E’ la delibera esecutiva che decide chi paga   Due anni e nove mesi fa ho venduto un appartamento in cui vivevano i miei genitori andati in affitto in altro appartamento. Le spese di condominio erano state saldate. Adesso l’acquirente mi ha comunicato che ci saranno dei lavori per la messa a norma dell’impianto elettrico condominiale. Non sono riuscita a rintracciare i verbali del condominio, cui partecipava mio padre (deceduto dopo la vendita all’età di 94 anni) poiché io risiedevo all’estero da 20 anni. Se ci fosse stata una delibera precedente la compravendita sono tenuta a pagare queste spese per intero o parzialmente? Se la delibera non ci fosse stata? Maria Luisa Sottocorna   La Cassazione ha oscillato un po’ in merito alla domanda “da quando competono in condominio le spese all’acquirente per un’opera deliberata in assemblea antecedentemente all’acquisto?”. La tesi più recente è: “da quanto si rende necessario provvedere alla conservazione della cosa comune e si dà corso all’esecuzione di lavori che giustificano le relative spese”. (per esempio, Cassazione, 18 aprile 2003, n. 6323, Cass. 17 maggio 1997, n. 4393; Cass., 17 luglio 1988, n. 4467). Perciò se un assemblea riconosce la necessità dei lavori e determina di eseguirli è quello il momento in cui sorge l’obbligazione al pagamento. Tuttavia, a quanto Lei mi dice, dalla delibera all’esecuzione dei lavori stessi sono trascorsi più di due anni: quindi sorge legittimamente il dubbio che tale delibera non sia stata veramente “operativa” ed è probabile che in seguito ve ne siano state altre a proposito. Quanto al recupero dell’oggetto della delibera stessa  è suo diritto chiederlo all’amministratore condominiale, in quanto essa dovrebbe essere riportata sul libro dei verbali conservato da lui stesso (o dai suoi successori). Tenga comunque conto che, rispetto al condominio, vale il principio che “chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso ed a quello precedente” (articolo 63, secondo comma disp. att. c.c.).