Come vanno ripartite le spese per l'intonacatura e la pittura del vano scale? A.Z., Torino Sulla ripartizione delle spese di ricostruzione, intonacatura e pittura delle pareti del vano scale la giurisprudenza è divisa. C'è chi afferma infatti che le pareti del vano scale sono cosa diversa dalle scale stesse e che quindi la suddivisione delle spese compete a tutti secondo i millesimi di proprietà, compresi i condomini del piano terra. Infatti il vano scale è di proprietà comune, ed è componente "necessaria" all'esistenza dell'immobile. Così, per esempio, si sono espressi il Tribunale di Bologna (4 aprile 1997, n. 798), la Corte d'Appello di Milano (sentenza 1983/87) e il Tribunale di Monza (12 novembre 1985). Ovviamente, se le scale sono più di una, a essere coinvolti sono solo i condomini con appartamenti sulla scala oggetto dei lavori. C'è chi, invece, ha sostenuto una tesi opposta: la suddivisione secondo i criteri delle scale (Tribunale di Milano, 3825/1991, Cassazione, n. 761/1979). La tesi più recente (Cassazione, 7 maggio 1997, n. 3968) è salomonica. Dice in sostanza che qualora i lavori nel vano coinvolgano sia le scale che le pareti delle scale stesse, la suddivisione è quella delle scale. Qualora invece le opere riguardino solo le pareti che delimitano gli appartamenti, la suddivisione è in base ai millesimi di proprietà.