Teleriscaldamento e maggioranze   In un condominio dove dall'ottobre 2006 hanno portato il teleriscaldamento. Nell'ultima assemblea con una approvazione di 860 millesimi su 901 presenti-UNO contrario,piuttosto che mettere a norma le canne fumarie e gli scaldabagni indipendenti per l'acqua calda, è stato approvato l'annullamento delle stesse. Questo per usufruire dei passaggi esistenti per il passaggio delle tubazioni di una sottocentrale per l'acqua calda sanitaria collegata all'impianto del teleriscaldamento in modo centralizzato ma con contatori all'ingresso degli appartamenti. L'unico contrario ritiene che può impugnare l'assemblea per spesa gravosa e non vuole partecipare alla spesa dichiarando che farà la produzione dell'acs con l'impianto elettrico. 1 può non partecipare alla spesa? 2 sono sufficienti i millesimi per procedere sia all'eliminazione delle canne che la messa in opera del nuovo impianto centralizzato dell'acs con teleriscaldamento? 3 il contrario può non partecipare alla spesa del nuovo impianto se non vuole attaccarsi ? 4 il condominio che deve usare le ex canne fumarie può farlo con un contrario ? antonini davide rm1145   Il teleriscaldamento è un tipo di contabilizzazione del calore. Pertanto, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, della legge n. 10/91, l’intervento è approvabile in assemblea  con la semplice maggioranza dei millesimi, senza che sia neppure necessaria la relazione tecnica sull’avvenuto risparmio energetico., prevista invece per l’intervento di trasformazione dell’impianto centralizzato in  tanti impianti individuali (salvo divieto espresso del regolamento contrattuale).  L’intervento deve essere attuato con un piano coordinato tale che tutte indistintamente le caldaie siano allacciate al teleriscaldamento e in tal caso le obiezioni della minoranza non hanno valore. Ovviamente non ci si può sottrarre individualmente alla spesa.