Tassazione vendita terreni edificabili   Nel 1958 ho ereditato insieme con i miei fratelli un terreno agricolo di circa 2000 metri quadrati, ubicato nel comune di villa San Giovanni (RC). Nel catasto dei terreni del Comune figurava: reddito dominicale euro 21,61; Reddito agrario 6,24 euro. Il suddetto Comune, con decreto del 26/07/1983, divideva il terreno in due parti: zona E (agricola, 50%), sottozona G3 (attività industriali e artigianali, 50%.). Nel febbraio 2006 il terreno è stato venduto (la parte agricola a 5 euro al metro quadro, la parte industriale a 32,2 euro al metro quadro). Ciò premesso vi prego di rispondere alle seguenti domande. La somma ricavata deve essere dichiarata nella prossima denuncia dei redditi? In caso affermativo quale percentuale dovrà essere devoluta al fisco? Faccio notare che nell’atto notarile di vendita, nell’art (5), si legge: “le spese della vendita e delle conseguenti formalità sono a carico della parte acquirente.” Ernesto Laganà   Sì, va dichiarata, per i terreni edificabili (non per quelli agricoli). Non conta quanto stabilito dall’art. 5 del rogito, che attiene, appunto, alle spese di vendita e non alla plusvalenza realizzata. A questo proposito ricordiamo che l’ articolo 67 del Testo unico delle imposte sui redditi (come vigente nel febbraio 2006) affermava: “1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici”. b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante”. D’altra parte, però, per chi rientra nella lettera b), come ci sembra sia il suo caso, la versione in vigore al febbraio 2006 del comma 496, art. 1, della Legge 23/12/2005, n. 266, aveva stabilito:”496. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 12,50 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresi' all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia.” Si noti che l’imposta sostitutiva è stata innalzata al 20% dal 3 ottobre 2006 e che poi dall’1 gennaio 2007 è stata abrogata per i terreni edificabili. A Lei probabilmente conveniva versare l’imposta sostitutiva nel 2006, anziché tassare le plusvalenze nei redditi diversi, secondo il dettato dell’articolo 67 del Testo Unico. Però tale versamento doveva essere fatto al momento della vendita, dal notaio: ci stupirebbe, se ciò non fosse avvenuto, a meno che il suo caso sia contemplato nella lettera a) dell’articolo 67 del Testo Unico (lottizzazione di terreni, o esecuzione di opere intese a renderli edificabili).