Tabelle millesimi sono legge per il condominio   Nel mio condominio, al piano terra delle scale vi sono due porte per l’ingresso a due distinti negozi, come risulta dal rogito notarile o atto di proprietà dei due distinti negozi. Queste due porte non sono state aperte da più di 30 anni e all’interno delle porte vi sono degli infissi, quindi non si potrebbero usare neanche volendo. Vi chiedo: 1.      I proprietari dei negozi devono pagare le spese della scala? 2.      Se i proprietari hanno diritto ad entrare dall’esterno per andare nei loro box che usano come magazzini, in quanto vi è un passo carrabile che porta in un cortile dove vi sono i box e loro invece entrano ed escono dal portone del condominio per prelevare le loro merci (visto che le porte sono chiuse da 30 anni). Salvatore Naccari     La Sua lettera, come del resto accade a molte, nasce da un equivoco: il pensare che la suddivisione delle spese condominiali avvenga sempre in proporzione all’uso che ciascun condomino può fare della cosa comune. Questo è davvero un principio di legge (art. 1123, secondo comma del codice civile), che si applica però solo nel caso in cui (cosa abbastanza rara) non esistano tabelle millesimali allegate a un regolamento condominiale contrattuale che stabiliscano diversamente. Pertanto le tabelle millesimali sono la vera legge del condominio e possono essere cambiate solo quanto tutti sono d’accordo o, per iniziativa anche di un solo condomino, ricorra uno del casi previsti dall’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile (di fatto quando viene alterato il rapporto originario tra i valori in seguito a sopraelevazioni o aggiunte di volumetria). L’uso da parte dei negozianti del portone è perfettamente lecito, in quanto anch’essi sono condomini, a prescindere che possano o non possano utilizzare anche porte alternative.