Spese rifacimento lastrico e condomini morosi   OGGETTO: consiglio relativo al rifacimento al più presto possibile, data la bella stagione, del lastrico solare di proprietà dei miei figli in uno stabile condominiale a Catania.   Data l’infiltrazione di acqua piovana, il 21/12/2005 l’assemblea condominiale, come da copia del verbale accluso, delibera i lavori sopracitati con scelta della ditta esecutrice dei lavori. Nell’aprile del 2006 viene scelto un nuovo amministratore nella persona del rag. F.Ali. Il 10/05/06 facciamo inutilmente richiesta dell’inizio dei lavori, con raccomandata con ricevuta di ritorno. Nell’ottobre dello stesso anno come richiestoci, versiamo all’amministratore 1/3 + la quota parte come condomini del prezzo pattuito con la ditta appaltatrice. Dal 30 /05/07 sono seguite tante altre richieste di autorizzazione di inizio lavori tramite fax di cui il sottoscritto possiede le relative ricevute. L’amministratore, però, lo ha sempre rimandato di settimana in settimana e ultimamente mi ha proposto, non avendo alcuni condomini pagato la relativa quota, di anticipare il sottoscritto le somme restanti, per far cominciare i lavori a settembre. Se accettassi tale richiesta, come potrei cautelarmi per il recupero delle somme anticipate per altri? Vi prego di darmi il suggerimento più adatto, anche se sarò costretto a rivolgermi al tribunale, poiché l’attuale amministratore del condominio ha finora rifiutato di darmi l’autorizzazione al rifacimento del lastrico solare sovrastante l’appartamento di proprietà dei miei figli, ancora universitari, sito all’ultimo piano di uno stabile in via Livorno 14 Filippo Uccellatore.     Vediamo di intenderci: l’amministratore non è che un esecutore delle decisioni dei condomini e non può dare alcuna autorizzazione, se non nell’ambito delle proprie competenze per le quali non ha bisogno dell’assenso dell’assemblea. Detto ciò, rientra nei suoi doveri non solo riscuotere dai condomini le spese di loro competenza, ma anche adire al tribunale come rappresentante del condominio contro i condomini morosi. L'articolo 63, primo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, pone tra le sue mani un'arma abbastanza potente. Afferma infatti che, per la riscossione delle spese in base alla ripartizione decisa in assemblea, egli può"ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione". Il che significa che il giudice, basandosi sulle prove portate dall'amministratore, può ingiungere subito di pagare le spese al condomino; quest'ultimo, se pensa di non dovere nulla, potrà senz'altro far causa al condominio, ma nel frattempo dovrà versare quanto richiesto dal giudice. Se vince la causa avrà indietro quanto ingiustamente pagato, con tanto di interessi. La procedura del decreto ingiuntivo è molto più rapida ed efficace di quella ordinaria, che prevede spesso un attesa di anni prima di veder riconosciute in giudizio le proprie ragioni (anche se qualche mese è necessario comunque). Non solo: l'amministratore che non ha richiesto il decreto ingiuntivo a tempo debito può essere condannato al pagamento dei danni (ivi compresi quelli da infiltrazioni). Non potrà accampare scuse: non è necessario infatti che l'incarico di conferire in giudizio sia approvato in assemblea. Pertanto sconsigliamo vivamente al lettore di anticipare lui le spese, cosa che gli creerebbe più grane che altro, facilmente prevedibili (compresa quella di esecuzione di lavori diversi da quelle concordati e quella del rimborso di quanto anticipato).