Sottotetto reso abitatabile e millesimi   Buongiorno, Nel caso di una trasformazione di sottotetto in una nuova unità abitativa, è necessario variare anche la tabella dei millesimi di proprietà ? Stefano Coraini   Supponiamo che Lei stia parlando dell’inglobamento di un sottotetto nell’appartamento sottostante. L’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile afferma al punto 2) che i millesimi vanno mutati quando “per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano”.  D’altra parte l’articolo 68 dice che nell’accertamento dei valori “non si tien conto dello stato di manutenzione di ciascun piano o porzione di piano”. La giurisprudenza maggioritaria ha finito per decidere così: se viene solo inglobato e reso abitativo un sottotetto esistente, ci si rifà all’articolo 68 e i millesimi di proprietà non si cambiano. Va mutata solo la tabella dei millesimi d’uso (causa, per esempio, l'installazione di nuovi caloriferi o rubinetti). Se invece il colmo viene rialzato, e c’è quindi sopraelevazione, entra in campo l’articolo 69, e anche i millesimi di proprietà vanno cambiati (e, tra l’altro, scatta anche l’articolo 1127 del codice, che regola la sopraelevazione). Questa posizione è probabilmente “spinta” da una considerazione pratica.  La modifica dei millesimi, soprattutto quelli di proprietà, è molto difficile, perché prevede l’assenso di tutti, anche di chi ne sarebbe danneggiato (nel caso specifico, il proprietario del sottotetto). Pertanto si è costretti a ricorrere in giudizio per ottenerla.   Ma anche la tesi opposta (modifica in ogni caso) ha i suoi fautori.