Sottotetti in Piemonte: requisiti per il recupero   Sono in trattativa con un privato per l'acquisto di un appartamento di recente costruzione con annessa mansarda che, attualmente, viene utilizzata con due camere da letto ed un bagno. L'attuale proprietario (o l'impresa costruttrice) hanno richiesto ed ottenuto l'abitabilità solo per la parte di alloggio sottostante; la parte soprastante (mansarda) é stata considerata ed accatastata come locale vuoto non abitato. Vorrei quindi sapere quali possono essere le conseguenze legali e fiscali a mio carico nel caso venisse perfezionato l'acquisto nelle condizioni attuali in cui l'alloggio si trova, in quanto l'attuale proprietario non intende fare nulla: Lettera firmata., Venaria (Torino)   Tutto dipende da quanto è recente la costruzione. Infatti se il sottotetto era esistente e legittimamente realizzato alla data del 12 agosto 1998, si può ricorrere alla legge regionale Piemonte 6 agosto 1998, n. 21 sul recupero dei sottotetti esistenti (vedi anche la circolare della Regione Piemonte 25 gennaio 1999, n. 1, rintracciabile anche sul sito web www.regione.piemonte.it). In questo caso si potrà chiedere la variazione di destinazione d’uso del sottotetto ad abitazione e quindi l’abitabilità. In sintesi le condizioni sono queste: 1) Che il sottotetto sia legittimamente realizzato (per quanto non come locale abitativo); 2)  L’altezza media , ottenuta dividendo il volume interno per la superficie calpestabile, deve essere di 2,40 metri per i locali i con i letti e 2,20 per i bagni. L’altezza della parete più bassa non deve essere inferiore a 1,60 metri (1,40 per i bagni) e gli spazi più bassi debbono essere chiusi o adibiti ad armadietti. 3)  Deve esistere un rapporto minimo tra finestre e grandezza del pavimento (fissato dai regolamenti edilizi locali). Per il recupero si pagheranno gli oneri di concessione edilizia, che variano da comune e comune. Ovviamente la rendita catastale verrà incrementata e con lei le imposte sull’immobile. In caso l’edificio sia stato realizzato dopo l’agosto 1998, il mutamento di destinazione d’uso non è ammesso (salvi una futura legge di condono).