Può un amministratore, senza alcuna autorizzazione da parte dei condomini, farsi sistematicamente sostituire, nelle assemblee, da persona di sua fiducia? M.E., Torino L'intervento dell'amministratore in assemblea non è, di per sé, necessario: l'assemblea e le relative delibere restano ugualmente valide. Tuttavia rientra implicitamente nell'incarico dato all'amministratore anche il fatto che assicuri la sua presenza nell'assemblea stessa, salvo diverse indicazioni da parte dei condomini o del regolamento condominiale. Dal momento che il rapporto dell'amministratore con il condominio è assimilabile, secondo più sentenze della Cassazione, a un mandato fiduciario, il rapporto di fiducia personale non può essere efficacemente assicurato da un suo sostituto.