Siepi e distanze legali dal confine   Ho una casa con giardino e orto posta su un terreno di forma rettangolare con circa 1000 m quadrati di superficie totale. Il mio terreno confina, lungo due dei suoi lati, con altre due proprietà ed è separato da esse mediante muretto in comproprietà alto circa 15 cm e sormontato da rete metallica plastificata di 1 m d’altezza e di lunghezza complessiva 50 cm. Circa 12 anni fa i due proprietari confinanti hanno piantato, a circa 45, 50 cm dal confine una siepe di lauro. Uno solo dei due confinanti mi aveva chiesto verbalmente il consenso impegnandosi, sempre verbalmente, a mantenere la siepe in proporzioni tali da non superare l’altezza della rete. L’altro invece ha agito senza chiedermi nulla. Il confinante con cui mi ero verbalmente accordato ha venduto la sua proprietà, e ora la siepe supera i 2,50 m di altezza, superando la linea di confine e rovinando anche la rete. La siepe dell’altro proprietario si trova più o meno nelle stesse condizioni. Quando i vicini hanno potato le siepi, sono dovuti entrare nella mia proprietà con mio grande fastidio. A luglio sono stato assente per un periodo e al ritorno ho trovato la siepe potata: ciò significa che sono entrati nel mio giardino senza permesso. Queste operazioni di manutenzione mi costringono a lasciare libera una striscia del mio terreno pari a 1,50 m lungo il perimetro di confine, per permettere l’utilizzo di scale e l’accumulo temporaneo dei rami potati. Recentemente ho inviato una raccomandata RR ai miei vicini invitandoli a potare le siepi senza invadere la mia proprietà. Mi sono anche rivolto al giudice di pace, ma il giorno fissato per l’incontro non si sono presentati. Chiedo: E’ regolare l’invito da me dato (con raccomandata RR)? Quali sono le norme che regolano la materia? Quali sarebbero i passi da compiere per ottenere ora i miei diritti? Pierluigi De Cillia   Secondo l’articolo 892 del codice civile, le distanze legali dagli alberi sono fissate innanzitutto dai regolamenti locali (comunali), e poi dagli usi locali (registrati presso la locale Camera di Commercio). In mancanza provvede lo stesso articolo 892, che fissa un minimo di mezzo metro per le siepi vive (qualora, appunto, siano potate come siepi). Tuttavia un albero come il  lauro, che può essere utilizzato come siepe, ma che se lasciato crescere diviene un vero albero, rientra a nostro avviso quantomeno nel numero 2) del comma 1 dell’articolo (albero non di alto fusto: se sorto ad altezza non superiore tre metri si diffonde in rami). Perciò prevederebbe una distanza di almeno un metro e mezzo dal confine. Tale distanza consentirebbe tra l’altro la potatura da parte dei suoi vicini senza entrare nella sua proprietà. Faccia presente ciò ai suoi vicini: in mancanza dovrebbe comunque citarli in giudizio.