Scala coperta da pensilina   Una scala coperta con una pensilina, per la quale il condominio ha diritto di passaggio,  collega un terrazzino ad uso di un condomino. La pensilina, causa grandinate, è stata gravemente danneggiata. Il condomino utilizzatore del terrazzino sarebbe disposto ad accollarsi i due terzi della spesa ( art.1126 del c.c.)  per la sostituzione delle parti plastiche con vetri temperati ma non la sostituzione totale del maufatto. Il condominio non crede di dover partecipare ad un problema che si ritiene sia un difetto di costruzione  ma è disponibile a concordare. Qual è il vostro parere?. Guido Prono, Torino   Ci pare che nel caso in questione la pensilina che ha il solo scopo di coprire le scale non faccia parte del tetto, ma del complesso delle scale stesso a cui fa da copertura, esattamente come la giurisprudenza maggioritaria ha previsto per il vano scale  (la nostra ipotesi potrebbe però  vedere pareri diversi). Quindi, salvo diverse disposizioni del regolamento condominiale contrattuale e salvo la rivalsa contro il costruttore, la suddivisione non sarebbe regolata dall’articolo 1126 del codice civile, ma dal 1124 (per metà in ragione dei millesimi di proprietà e per metà in ragione del piano). L’offerta fatta dal condomino ci pare quindi più “interessante” per il condominio.