Rubrica Leggi Regionali A cura di Confappi-Federeamministratori   Appalti pubblici, piani colore, piani urbanistici, barriere: le novità in Toscana, Liguria, Alto Adige, Abruzzo e Molise   LIGURIA   Legge Liguria n. 17 del 26-04-2007   Si integra e precisa la legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche (n. 15 del 1989). Per la concessione di contributi in conto capitale a privati e condomini viene inserito il limite che nell’appartamento o nello stabile devono risiedere a titolo di abitazione principale persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale (mentre le norme nazionali agevolano la semplice visitabilità di un edificio da parte dei disabili). In compenso in caso di impossibilità di effettuare l’abbattimento delle barriere (per esempio ridotto spazio insufficiente per gli ascensori) “contributi possono essere concessi anche per l’acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini”. Dell’eliminazione delle barriere negli edifici pubblici si occupa la Regione e di quella degli edifici privati il Comune. E’ da emanare un apposito regolamento sulle procedure.   BUR n. 10 del 16 maggio 2007   Legge Liguria n. 20 del 29-05-2007   Con questa norma (che porta modifiche alla Legge 5/8/1987, n. 25) si dà la facoltà ai Comuni di imporre ai proprietari privati di immobili di ristrutturare a proprie spese le facciate degli edifici in condizioni di profondo degrado, secondo le modalità di un "Progetto Colore" approvato dal Comune stesso. In caso di mancata osservanza, il Comune ha facoltà di realizzare direttamente gli interventi necessari, imputando i costi relativi ai proprietari, interessi compresi. La ristrutturazione può comprendere anche il restauro degli elementi architettonici, scultorei o decorativi presenti, nonché quella degli infissi esterni. Sono previsti contributi, ma solo a favore dei proprietari la cui situazione economica non sia superiore al limite stabilito dalla vigente normativa regionale per la permanenza negli alloggi di ERP.   BUR n. 11 del 6 giugno 2007     Legge Liguria n. 21 del 29-05-2007   Titolata “norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale” oltre alla consueta distinzione tra beni del patrimonio indisponibile e disponibile (che non ha elementi di particolare novità), Ha come oggetto di largo interesse soprattutto ùi commi 6 e 7 dell’articolo 18, che prevede in caso di vendita anziché l’asta pubblica la procedura negoziata in 5 casi: quando il prezzo base d’asta sarebbe non superiore a 150.000 euro, quando l’asta è andata deserta, quando l’acquirente è un ente pubblico o ad un soggetto privato che opera senza fini di lucro per propri scopi sociali, quando i beni vengano alienati a società direttamente partecipate dalla Regione, quando vengano alienati a soggetti che possono far valere un diritto di prelazione. Va posto però un vincolo, almeno decennale, all’uso indicato dall’acquirente.   BUR n. 11 del 6 giugno 2007   ALTO ADIGE     Legge Bolzano n. 3 del 02-07-2007   Rivista profondamente, in Alto Adige, la legge urbanistica provinciale n. 13/1997, con effetti dal primo agosto. Tra le varie novità la pubblicazione sulla Rete Civica (nonché sul sito www.provincia.bz.it/deposito-atti) delle modifiche al Piano Urbanistico apportate dalle amministrazioni comunali. Decade, contemporaneamente, l'obbligo di pubblicazione su due quotidiani e un settimanale, che resta però inalterato però per quanto attiene alle procedure di rielaborazione dei piani urbanistici. Con l'art. 55 bis introduce la possibilità per i Comuni di predisporre Piani di riqualificazione urbanistica per aree urbane di almeno 2 ettari. Si tratta di una misura, che torna a vantaggio in modo particolare per Bolzano (area della stazione ferroviaria) e Merano. Si consente così di intervenire con uno strumento specifico di pianificazione su un tessuto urbano già utilizzato ed edificato che non sia il centro storico pregiato (per il quale esistevano vincoli di privilegio rispetto alla destinazione abitativa). Si offre perciò un maggior spazio di azione alla programmazione consentendo, all'insegna della "perequazione urbanistica" la conversione di grandi aree esistenti in zone ad uso misto: abitativo, di servizi, ricreative. Notevoli le novità riguardanti il verde agricolo: dalla possibilità di realizzare volumi residenziali all'interno dell'attività agricola al trasferimento dei masi chiusi. Si è elaborata infine una procedura più snella per l'assegnazione dei terreni alle imprese, consentendo di evitare la procedura dell'esproprio, e privilegiando le trattative con i singoli proprietari. É inoltre prevista una cubatura massima destinabile ad attività del settore terziario nelle aree produttive, che va dal 25% per i comuni con meno di 30mila abitanti, al 40% per i comuni con più di 30mila abitanti. Nasce una nuova società provinciale, la Business Location Südtirol (BLS), che dovrà attirare imprenditori e promuovere il marketing territoriale dell’Alto Adige per l’insediamento di aziende innovative..   Supplemento. n. 1 Bur n. 29 del 17.07.2007   ABRUZZO   Leggi Abruzzo n. 17 e n. 16 del 25-06-2007   La legge n. 17 disciplina, in autonomia rispetto all’allegato del codice dell’energia nazionale (Dlgs n. 192/2006), le attività di esercizio, manutenzione, accertamento ed ispezione degli impianti termici. Autorità competenti: restano i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio, ma le scadenze per la manutenzione vengono senz’altro fissate: a) ogni due anni per gli impianti di potenza al focolare inferiore a 35 kW destinati al riscaldamento degli ambienti con o senza produzione di acqua calda sanitaria; b) ogni quattro anni per stufe, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW; c) ogni anno per gli impianti di potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW. Non vengono perciò richiamate né le istruzioni del costruttore né tantomeno quelle dell’installatore per fissare scadenze. Istituito il catasto degli impianti, per i quali le aziende fornitrici di combustibile devono rendere disponibili alle autorità competenti, entro 60 giorni dalla richiesta e su supporto informatico, gli elenchi aggiornati di tutti gli utenti serviti, comprensivi dei dati di domiciliazione fiscale. La legge n. 16 stabilisce invece le misure di sicurezza dei depositi di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) con capacità complessiva non superiore a 13 mc.   Bur N. 38 del 11 luglio 2007   MOLISE   Legge Molise n. 14 del 09-05-2007   Ridotte radicalmente le sanzioni per chi dia inizio alla costruzione di un impianto di telecomunicazioni o radiotelevisivo senza l’osservanza delle prescrizioni della legge regionale 10 agosto 2006, n. 20: si passa da 25 mila euro di minimo e 150 mila di massimo, a un ventaglio tra 500 e 1.000 euro Lo stabilisce il comma 37 dell’articolo 1.   Bur n. 11 del 9 maggio 2007   TOSCANA   Legge Toscana n. 38 del 13-07-2007   La nuova legge regionale (che entrerà in vigore a metà settembre) disciplina tutti i contratti pubblici per lavori, forniture, servizi, affidati dalla Regione, dagli enti ed agenzie regionali, dagli enti locali e dalle aziende sanitarie. Restano esclusi quelli riservati alla competenza esclusiva dello Stato, alcuni delle imprese agricolo forestali e quelli per la gestione dei servizi sociali e sanitari. Si dà attuazione e sviluppo al codice dei contratti pubblici nazionale (D.Lgs. 163/2006) tenendo conto dei ristretti margini entro i quali l’articolo 4 del Codice stesso ha definito la competenza legislativa regionale. Si è infatti in attesa della pronuncia della Corte costituzionale che, nel prossimo mese di ottobre, esaminerà i ricorsi proposti dalla Toscana e da altre Regioni contro l’articolo 4 stesso. Viene istituito l'Osservatorio regionale sui contratti pubblici, con il dichiarato scopo di "contribuire alla massima trasparenza delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle normative statali e regionali in materia, nonché di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro.". Al suo interno è un Comitato di indirizzo, con funzioni consultive e di proposta, mentre tutte le informazioni, se previste, sono pubblicate sulla pagina web dell'Osservatorio indipendentemente dall'importo previsto a base di gara. Regione e Osservatorio provvedono alla redazione di un prezzario di riferimento per tutte le stazioni appaltanti, che dovrà essere articolato agli ambiti territoriali provinciali od omogenei. Esso evidenzia i costi unitari utili per il calcolo dell'incidenza della mano d'opera risultante dai CCNL di comparto e; i costi per la sicurezza e per gli oneri socioambietali. Chi appalta dovrà provvedere alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa, della relativa regolarità contributiva.: Il testo prevede due norme in materia di subappalto che già in passato hanno formato oggetto di aspra polemica: - si dispone il divieto di subappalto a favore di imprese che abbiano partecipato alla gara; - si limita il ricorso al subappalto alle attività con carattere di specializzazione nell’ambito dei singoli lavori. Si tratta di disposizioni già in passato impugnate dalla Commissione Affari istituzionali ed è perciò probabile un’ulteriore impugnazione del Governo. Viene infine introdotto il cosiddetto "Tutor di cantiere" per i lavori superiori a cinque milioni di euro. Vengono infine definiti gli aspetto del processo edilizio relativo all'appalto dei lavori e delle parti coinvolte, prevedendo comunque specifici regolamenti di attuazione da emanarsi entro l'entrata in vigore della Legge.   Bur n. 20 del 18 luglio 2007