Ridotta occupazione di fondo e scavi   A ottobre 2007 ho acquistato una villetta. Contemporaneamente un’impresa ha cominciato a scavare le fondamenta per un nuovo complesso nel fondo confinante, mettendo in grave pericolo il muretto di recinzione. La stessa impresa ci ha fatto scrivere da un legale, lamentando che le fondamenta del muro di recinzione sono state realizzate su terreno di loro proprietà e che noi poniamo ingiustificato rifiuto all’esecuzione delle opere (quando in realtà abbiamo solo richiesto che venissero poste le cautele necessarie per evitare che il nostro giardino frani). Che fare? Raffaella Arcese, San Giovanni Lupatoto (Verona)     Purtroppo l’impresa che costruisce nel fondo accanto ha diritto di rivolgersi a voi, anche se l’eventuale sconfinamento è stato causato dall’impresa che vi ha venduto gli appartamenti. A vostra volta potrete rifarvi in seguito su l’impresa venditrice. Tuttavia la vostra situazione presenta alcuni vantaggi rispetto a quella dell’impresa che lavora nel fondo confinante. Innanzitutto essa, se i lavori di edificazione e recinzione fossero finiti da più di un anno, non ha più possibilità di ricorrere in giudizio all’azione di reintegrazione del possesso, che è quella proceduralmente più rapida.. Viceversa voi, dato che i lavori di fianco sono ancora in corso, potete ricorrere all’articolo 1171 del codice civile, che così recita: “ Denunzia di nuova opera.  Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare all'autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio. L'autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione della opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele: nel primo caso, per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell'opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell'opera e per il risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione “. La denunzia di nuova opera, se trovate il giudice giusto, può creare effettivi problemi all’impresa confinante, essendo un procedimento in cui, in base a informazioni sommarie, il giudice può anche bloccare il cantiere. Attraverso questa azione si può anche convincere l’impresa a trattare e raggiungere un compromesso. Non è finita. Opera a vostro favore anche l’articolo 938 del codice civile così recita:  “Occupazione di porzione di fondo attiguo.  Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi (2964) dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può (2908) attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore e tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni”. In definitiva, si tratta di mettersi nelle mano di un abile legale, che conosca bene la materia, se non si riesce altrimenti a trovare una soluzione basata sul buon senso.