Ho acquistato un appartamento in un complesso con gli ultimi tre piani ad appartamenti e piano sotterraneo e primo a negozi, di proprietà del costruttore. Il regolamento condominiale è stato depositato a luglio 1993, ma gli atti di compravendita sono tutti successivi. Nei rogiti è stabilita l’accettazione del regolamento, ma solo in quelli degli appartamenti sono riportati gli estremi di registrazione. Poiché i negozi condizionano con i loro millesimi (circa 636) la vita del condominio, gradirei sapere se il complesso edilizio in cui abito può considerarsi un condominio a tutti gli effetti oppure no. Guagliardo Francesco, Cascia (Perugina) Non è il regolamento che dà vita al condominio, ma bensì il contrario. La presenza di un edificio verticale a più piani, con più proprietari, prevede l’esistenza di un solo condominio, con un unico regolamento, per l’accettazione del quale non è strettamente necessario specificare gli estremi di registrazione. Però quando il costruttore- professionista impone nei fatti il testo di un regolamento che lo avvantaggia, per esempio nella ripartizione dei millesimi, si entra a nostro avviso nel campo delle cosiddette clausole vessatorie nei contratti. Quindi alcune clausole di questo regolamento potrebbero essere impugnate, e rese nulle, facendo leva sugli articoli dal 1469 bis al 1469 sexies, introdotti a tutela del consumatore dalla legge n. 52 del 1996. Il fatto che la registrazione del regolamento sia avvenuta prima di tutti i rogiti, è una prova decisiva del fatto che il regolamento stesso è stato imposto, senza alcuna trattativa sulle clausole tra condomini acquirenti e costruttore venditore. .,