Nel mio condominio è stato affittato una unità abitativa ad "uso ufficio". Un articolo del Regolamento condominiale, allegato al Rogito Notarile specifica che è vietata la destinazione delle unità abitative ad uso ufficio, studi professionali, tecnici e dentistici fatte salve quelle ubicate al primo piano . In assemblea condominiale abbiamo concesso un lasso di tempo di mesi 6 alla proprietaria di un alloggio locato irregolarmente ad uso ufficio per fare rientrare l'alloggio nella sua destinazione d'uso. A tutt'oggi non è successo nulla. Quali i provvedimenti possono essere presi ?. Roberta Cento Vella. Non esistono dubbi sul fatto che il regolamento condominiale contrattuale possa impedire la destinazione d'uso di certi locali . Nulla vieta che sia anche un solo condomino a far causa. Competente ad un'azione legale per conto dei singoli condomini è l'amministratore, che ha la rappresentanza giudiziale per legge, e che in questo particolare caso (rispetto del regolamento) non avrebbe bisogno nemmeno di ricevere mandato dall'assemblea. Resta comunque prudente che se lo faccia rilasciare. La relativa delibera, trattandosi di attribuzione propria dell'amministratore, va prese con le maggioranze minime (in prima convocazione , maggioranza degli intervenuti ed almeno metà del valore dell'edificio; in seconda convocazione, con un terzo di voti dei condomini ed almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio). Competente per la causa è il Giudice Unico. La giurisprudenza maggioritaria ritiene che, qualora l'azione legale sia decisa in assemblea, i singoli condomini possano dissociarsi dalla lite, con atto notificato all'amministratore entro trenta giorni da quando hanno avuto notizia della delibera assembleare.*