Protezioni di sicurezza al balcone   Ho acquistato un alloggio al 1° piano in un condominio situato in centro a Torino. Ho fatto installare dei fianchetti laterali sul balconcino delle scale - lato cortile – per motivi di sicurezza (evitare lo scavalcamento). L'amministratore mi ha invitato a rimuovere la struttura, nonostante il fatto che el detto condominio esistono altri fianchetti laterali nei piani superiori e che non ritengo possano danneggiare esteticamente la facciata. Naturalmente non ho aderito. R.L. Torino     Ai sensi dell’articolo 1102 del codice civile (richiamato per il condominio dall’articolo 1139), il condomino “può servirsi della parte comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca ad altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa”. Tra gli altri limiti all’uso singolo delle parti comuni, l’unico che potrebbe avere un peso nel caso specifico è quello dettato dall’articolo 1120 che vieta l’alterazione del decoro dell’edificio. Quindi se il decoro non è alterato (come ci sembra) l’opera è perfettamente lecita e può essere eseguita anche senza l’assenso dell’assemblea. Si noti che l’alterazione al decoro va valutata caso per caso, e non è basata su considerazioni estetiche, ma sul rispetto delle linee architettoniche dell’edificio come al momento esistenti (quindi se ci sono altri cancelletti…) e che l’opera non riguarda la facciata ma il lato cortile.