Prima casa e abitazione principale   La figlia di mia figlia ha la residenza anagrafica in una località vicino Milano, insieme al marito e alle due figlie,  nella casa dei suoceri. Il marito deve tenere lì la residenza perché vi conduce la sua azienda, la cui esistenza è subordinata al luogo dove da diversi decenni è radicata, in locali annessi all’abitazione, dove sono installati i macchinari e tutto il necessario. Mia figlia esercita un’attività dirigenziale in un’azienda distante da Milano. Per motivi lavorativi e di contrasti con i suoceri, mia nipote , in accordo col marito, ha di recente acquistato nel Tigullio, un alloggio come prima casa dove trascorre con marito e figlie le vacanze e i fine settimana. Lì vorrebbe trasferire definitivamente la propria residenza. Ma la burocrazia municipale rifiuta il trasferimento della sua residenza anagrafica. Il responsabile dell’anagrafe ha lasciato intendere che prenderebbe in considerazione la richiesta se fosse estesa alle due bimbe, ma ciò è inaccettabile perché subirebbero il trauma dell’allontanamento dal padre e dai nonni e, inoltre, le bambine frequentano un asilo vicino alla loro attuale residenza, mentre nel Tigullio non ci sono istituzioni del genere facilmente raggiungibili. Mia nipote teme perciò di dover pagare la differenza e la sanzione per le imposte pagate in meno all’atto di acquisto e non poter detrarre dal reddito le rate del mutuo. Chiedo: se il fisco nazionale può considerare prima casa con i relativi benefici la dimora acquistata dall’acquirente come sua abitazione principale, anche se costretta a mantenere altrove la residenza anagrafica. Se sì, quali adempimenti deve compiere per evitare ulteriori imposte e sanzioni? Nel caso l’iscrizione anagrafica sia indispensabile, quale mezzo è a disposizione per ottenerla? In mancanza di esito positivo ai quesiti precedenti, chiarire se è concesso che il contribuente possa acquistare un alloggio per destinarlo gratuitamente all’abitazione della propria madre. Questa sarebbe disponibile a trasferirsi stabilmente nella casa acquistata dalla figlia. Mangiante   La sua domanda risente dell’ovvia confusione che scaturisce dal fatto che il concetto“prima casa” ai fini delle imposte sull’acquisto e il concetto di “abitazione principale” ai fini delle detrazioni sui mutui per l’acquisto , ai fini dell’Ici  e dell’Irpef  sono diversi (e, per quanto attiene alla “prima casa”, piuttosto strani). Con “prima casa” si intende infatti la prima abitazione, che deve essere acquistata nel comune dove si ha, o si intende trasferire la residenza anagrafica entro diciotto mesi dall'acquisto (salvo cause di forza maggiore imprevedibili subentrate, e su queste occorrerebbe fare un discorso a parte) o, se comune diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività. Si noti che la residenza o l’attività  deve essere nel comune, ma non necessariamente nell’abitazione acquistata con le agevolazioni . Ovviamente la burocrazia comunale per dare la residenza deve verificare che essa sia effettiva, ma  non è scritto da nessuna parte che tutto il nucleo familiare si debba trasferire, solo sua nipote deve farlo. L’abitazione principale è invece quella in cui la persona e/o i suoi familiari stretti si trasferiscono . In genere, ma non necessariamente, è presunta tale quella di residenza anagrafica (la prova contraria può essere data con può essere data “da autocertificazione resa ai sensi del Dpr 445 del 2000).  Resta incomprensibile perchè per l’Ici la casa debba essere l’abitazione principale “del contribuente e dei familiari”e invece per i mutui e per la deduzione dell’intera rendita catastale fai redditi “del contribuente o dei familiari”. In particolare, il marito separato che ha visto la propria casa assegnata dal giudice all’altro coniuge, ha diritto  alle agevolazioni Irpef ma talvolta non a quelle Ici (imposta che anzi deve pagare solo lui, per intero), in quanto la moglie non è titolare di un diritto reale (per esempio di abitazione) ma di un semplice diritto personale di godimento (da ultimo Cassazione, sentenza n. 18476 del 19 settembre 2005). Una cambiamento è stato introdotto infatti  dalla Finanziaria 2008 (Art. 1, comma 6, lett. b), che ha ammesso l’agevolazione al marito ma solo se non è proprietario o titolare di diritto reale di un'altra abitazione nello stesso comune. La destinazione a abitazione principale della madre, con comodato gratuito, può essere prevista come ragione per applicare solo l’Ici agevolata  e solo se il comune di del Tigullio (di cui Lei non ci dice il nome) lo prevede.