Prelazione e divisione ereditaria   Insieme ad altri coeredi ho ereditato da una zia dei beni immobili (terreni frazionati in più appezzamenti e due case); Abbiamo fatti valutare da un geometra il tutto per poter procedere alla vendita. Sono interessato all’acquisto di una casa con una parte di terreno annesso (unico interessato) al prezzo stabilito, ma un erede si oppone, sostenendo che sia i terreni che i fabbricati devono essere venduti anche se a più acquirenti con un unico atto e contemporaneamente. Io e gli altri sosteniamo invece che la vendita può avvenire anche separatamente in momenti diversi.   Qual è il vostro parere? Dionisio     L'articolo 732 del Codice civile, così recita: "Il coerede che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali". Se non ci si accorda sulla sorte del bene (e cioè sul punto della sua vendita a terzi oppure del suo acquisto da parte di uno dei due) la decisione va rimessa all'autorità giudiziaria . Attenzione, però: il diritto di prelazione riguarda non un bene ereditato, ma una quota di eredità o parte di essa (intesa come complesso di rapporti attivi e passivi, quindi eventuali debiti compresi). Ciò rende talora di scarso utilizzo pratico l'articolo 732, che diviene più un deterrente per convincere l'altro erede a vendere a sé, anziché ad altri, che il sistema per farlo. Nel caso i questione, la strategia più consigliabile è la divisione della comunione ereditaria. Ai può farla o minacciarla, per convicere l’erede renitente a  verire a buoni consigli, non serbando prese di posizione pretestuose.   (.Ciascuno dei coeredi può chiederla. La divisione ereditaria prevede la trascrizione di atti presso l’Ufficio di registro riguardanti gli immobili, l’intervento di un notaio e l’eventuale pagamento di un’imposta dell’1% sul valore dei conguagli. Ricordiamo anche che l’articolo 720 del codice civile afferma che in caso di immobili non divisibili, il giudice deve di preferenza attribuire l’immobile a uno o più dei coeredi, compensando in denaro gli altri. Se nessuno dei coeredi è disposto a vendere, si procede alla vendita all’incanto.