Prelazione immobile locato   Sono in un appartamento avuto in locazione e la durata del contratto è di quattro anni. Il contratto mi è stato rinnovato l'anno scorso e quindi ha una validità di altri tre anni. Il proprietario vuole venderlo: 1. Ho diritto di prelazione? 2. Se sì, quanto tempo ho per decidere   se acquistarlo? 3. Il proprietario potrebbe venderlo ad   un terzo prima della scadenza del mio   contratto? 4. Quale procedura deve adottare il   proprietario per avvisarmi della vendita  suo immobile?   In linea generale non  esiste diritto di prelazione dell’inquilino di un immobile abitativo, a meno che sia espressamente previsto nel contratto di locazione o in altra scrittura privata o pubblica. Tuttavia la legge 431/98 stabilisce all’articolo 3, comma 1, lettera g) che uno dei motivi di interruzione del contratto alla prima scadenza quadriennale è quando “il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili a uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione”. In tal caso all’inquilino è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone) . Cioè il locatore deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli. Identico è il caso degli immobili commerciali locati.   Nel caso che il proprietario venda  a terzi essi  “ereditano” il contratto di locazione alle stesse condizioni: in altre parole è come se non cambiasse nulla.