Posta a mano e affrancatura   Il nostro amministratore ha il vezzo di infilare la posta non affrancata nella Casella postale del condominio, quindi senza possibilità di accertare la data di documentazione. Per l’anno 2006/2007 in sede di bilancio  ha esposto “spese di spese di cancelleria e consegna corrispondenza:   euro 135,00”. Vorrei sapere se gli è consentito e quali doveri abbiamo verso le poste italiane. Lidia Cesana   A voler essere precisi, la corrispondenza, anche se a mano, andrebbe affrancata o annullata, ai sensi degli articoli 39 e 41 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, pena una sanzione di uguale a venti volte l'importo della tassa di francatura, col minimo di 5,16 euro. Nessuno lo sa e, francamente, ci pare una norma borbonica e largamente disapplicata. Ma non crediamo che sia questo il punto.  Qual che resta sicuro è che le comunicazioni ai condomini devono avere data certa: in particolare per rendere valida un’assemblea (che deve essere convocata almeno 5 giorni prima che si tenga, in prima convocazione e 6 in seconda) e per permettere a chi non è stato presente, neppure per delega, di impugnare eventuali delibere giudicate annullabili entro 30 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. La prassi, in caso di consegna a mano, è la firma di ricevimento presso la portineria (quando c’è). L’affissione nel vano scale è sufficiente solo se si può dimostrare che tutti i condomini, nessuno escluso, possono venirne a conoscenza (il che è davvero difficile provare). Detto ciò, niente vieta all’assemblea condominiale di stabilire la forma di ogni comunicazione dell’amministratore (delibera regolamentare a maggioranza dei presenti e dei millesimi), nonché ad ogni condomino di chiedere giustificazione dettagliata della somma posta in bilancio.