Porticato a bar, assenso dell’assemblea e locazioni parti comuni   In un condominio il gestore di una pasticceria al piano terra chiede di poter occupare una parte del porticato, adibito a passaggio pedonale condominiale, con sedie e tavoli a disposizione della sua clientela. Come deve comportarsi l’Amministratore a cui è rivolta la richiesta? Deve ottenere il permesso dell’assemblea? e se sì con quali maggioranze? Possono eventualmente essere previsti oneri maggiori a suo carico? Grazie. Garatti Luciano - Tessera FNA n. RTV 1501   Innanzitutto andrebbe attentamente consultato il regolamento condominiale contrattuale per capire se stabilisce o vieta qualcosa a proposito. Se non lo fa, nel caso in questione non ci pare che si possa fare riferimento all’articolo 1102 del codice civile, che prevede la libertà d’uso delle cose comuni, in quanto vi sarebbe alterazione della destinazione del porticato (da passaggio pedonale a tavolini per la clientela). Inoltre la possibilità del pari uso secondo il proprio diritto degli altri condomini andrebbe comunque valutata se davvero esistente nel caso concreto. A questo punto andrebbe vagliato, sempre nel caso concreto, il secondo comma dell’articolo 1120, che elenca tra le innovazioni vietate (salvo l’assenso di tutti i condomini) le innovazioni che alterino il decoro dell’edificio o che rendano talune delle parti inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino. Se si accerta che comunque il passaggio non è compromesso, la decisione di concedere in locazione (non ultranovennale) uno spazio sotto il porticato può essere presa. E’ prudente considerarla come un’innovazione da approvare con l’assenso della maggioranza dei condomini e di 2/3 dei millesimi, anche se, in casi simili, c’è chi ha affermato che possono bastare quorum inferiori.