Polizza fai da te per l’amministratore   L'amministratore ha provveduto a ristipulare l'assicurazione globale del fabbricato  nel mese di settembre di quest'anno senza peraltro avvisare né i condomini,né i consiglieri di scala. Mi è stato riferito che la suddetta polizza non poteva essere stipulata senza l'assenso dell'assemblea  condominiale (sentenza i Cassazione);inoltre ha una durata decennale mentre la legge Bersani, approvata nell'aprile 2007,prevede una durata annuale con disdetta entro 60 giorni dalla scadenza. Luigi Gandini, Torino     Concordiamo. La Cassazione, sentenza  3 aprile 1997, n. 8233 ha affermato: “… l'amministratore del condomino non è legittimato a concludere il contratto d'assicurazione del fabbricato se non abbia ricevuto l'autorizzazione da una deliberazione dell'assemblea dei partecipanti alla comunione". Stesso discorso per la sentenza 13 agosto 2004, n. 15735. All’amministratore che fa da solo resta possibile chiederei i danni, con azione che si prescrive in dieci anni. C’è un inghippo, però: il contratto resta valido nei confronti della Compagnia, se l’amministratore ha ingenerato la convinzione di essere stato incaricato di sottoscriverla . D’accordo anche sulla validità annuale (articolo 5 legge n. 40/2007). Quindi vale poco la pena intentar causa all’Assicurazione, dichiarandone l’invalidità: buona norma sarebbe comunque che le società, prima di stipulare, chiedessero copia della delibera assembleare che autorizza la stipula. Il decreto Bersani recita: “In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni”. E dice poi: “Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle e non comportano la nullità del contratto”.