Polizza decennale per le nuove costruzioni   La polizza prevista per vizi dalla legge 210 del 2005 è obbligatoria dalla data di inizio lavori o da quella del permesso di costruire? Quanto tempo deve intercorrere tra questi due momenti? Quali garanzie sono previste dal Codice contro i vizi? Quando il regolamento condominiale è obbligatorio? G.F. Susa     Il decreto legislativo n. 122/2005, art. 5,  stabilisce che la fideiussione che la polizza decennale di garanzia danni si applicano alle nuove costruzioni “per i quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”(cioè il 21 luglio 2005). Quindi non conta la data di inizio lavori, ne quella di termine, che in genere deve avvenire entro 3 anni dall’ottenimento del titolo abilitativo (salvo casi particolari). Restano comunque valide le garanzie sui vizi di costruzione previste per gli appalti dal codice civile ed elencate negli articoli da 1667 a 1670. Ricordiamo che per esse il committente deve denunciare i vizi entro 60 giorni dalla scoperta, intesa questa come il momento in cui si consolida una ragionevole certezza (anche tramite una perizia) che il vizio è colpa del costruttore. Ha poi un anno per fargli causa, prorogabile anche in conseguenza a lettere raccomandate in cui  chiede chiarimenti, propone soluzioni, invia diffide eccetera. Il regolamento di condominio è obbligatorio quando i condomini sono più di 10.