Pericolo di crollo in condominio   Nel mio condominio (24 condomini e la maggior parte più che benestanti) è in atto da anni una vergognosa situazione che mi preoccupa non poco. Nel 1997 è stata fatta redigere una perizia statica che, evidenziando un indebolimento della struttura dell’immobile dovuta a demolizione dei muri portanti, suggeriva un consolidamento peraltro mai effettuato. Oggi, a seguito caduta intonaci da soffitti delle scale, vistose formazioni di crepe, problemi sul tetto e quant’altro, e nonostante qualche lavoretto sia stato verbalizzato in assemblea e tanto scritto e sollecitato verbalmente dall’amministratore, nulla si riesce a fare stante la volontà di pochissimi condomini contro quella della maggioranza. Come si può sbloccare la situazione, magari prima che arrivi qualche richiesta di risarcimento danni e, soprattutto, disgiungere la responsabilità di chi vuole sanare da quella di chi considera le parti comuni terra di nessuno? Ma tra i tanti politici che passano il tempo a legiferare sulle cose più banali come mai nessuno pensa a rivedere e aggiornare la materia condominiale? Anna Massà       Benché Lei abbia votato, insieme a una minoranza di condomini, a favore dei lavori urgenti, Lei resta responsabile in caso di incidenti nei confronti di chi è stato danneggiato. Pertanto urge che lei intraprenda un’azione civile e/o penale per tutelarsi (non basta certo una semplice raccomandata). Per quanto attiene all’azione penale, può presentare esposto in tribunale (ovviamente meglio se controfirmato da altri) richiamandosi all’articolo 677 del codice penale(Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina). E’ un’azione che di fatto non ha costi. Poi può presentare copia dell’esposto al competente ufficio del suo Comune, per un intervento amministrativo che porti a un’ingiunzione di esecuzione dei lavori. Per quanto attiene all’azione civile può richiamarsi all’articolo 1172 del codice civile (Denunzia di danno temuto). In questo caso bisognerà però rivolgersi a un avvocato, le cui spese potrebbero essere spartite però tra diversi ricorrenti e poi rimborsate in caso di esito positivo della causa. Ci pare che, nel caso in questione, non ci dovrebbero essere troppi problemi a vincerla, se non altro perché nessun giudice si assumerebbe la responsabilità di fare un errore. Vale la pena sottolineare che anche l’amministratore condominiale è corresponsabile e non può, in un caso del genere, limitarsi ad affermare che ha proposto in assemblea dei lavori, ma che non è stato ascoltato. Infatti il codice civile gli impone la tutela delle parti comuni (articolo 1130), gli concede la possibilità di provvedimenti (articolo1133) e gli concede la possibilità di ordinare i lavori in caso di urgenza (articolo 1135). Per non essere corresponsabile, l’amministratore ha come unica strada quella di dimettersi.