Parapetti di competenza del proprietario del lastrico   Sottopongo all’attenzione degli esperti quanto segue: nel fabbricato condominiale costruito nel 1958 devono effettuarsi lavori di manutenzione alla terrazze di copertura. Dagli atti di acquisto (rogito notarile) e dal regolamento di condominio (contrattuale) risulta quanto segue “Per patto espresso la proprietà e l’uso delle terrazze di copertura del fabbricato appartengono ai proprietari degli appartamenti immediatamente sottostanti alle terrazze medesime e per una superficie corrispondente agli stessi, comunque così come attualmente si trovano divise. Con l’obbligo di detti proprietari di manutenzione ordinaria e straordinaria di essa, salvo danni provocati da cause eccezionali, come fulmini, eventi bellici, terremoti e simili. In questi ultimi casi tutti i condomini dovranno contribuire pro-quota alle spese di riparazione”. Per quanto riguarda le spese per i lavori di spicconatura e ripristino intonaco sia interno che esterno che interno dei parapetti e la sostituzione delle lastre di marmo sovrastanti degradate, i proprietari di dette terrazze vorrebbero farle gravare all’interno del condominio. Ritengo che nessuna spesa al riguardo debba essere addebitata ai condomini non proprietari delle terrazze in quanto i parapetti seguono gli stessi criteri delle terrazze di cui fanno parte integrante. Qual è il vostro parere? Amilcare Settimio   Anche qualora il regolamento di condominio contrattuale non derogasse, come fa, dall’articolo 1126 del codice civile, i parapetti dei terrazzi o dei lastrici solari  sono usualmente di proprietà di chi li ha in uso perché la loro funzione è quella di dare sicurezza ai proprietari dei lastrici solari stessi, impedendo le cadute. Il tutto a meno che si possa individuare diverse funzioni dei parapetti stessi utili per tutto il condominio e purchè il regolamento contrattuale non stabilisca diversamente.