Occupazione di alloggio e procedure civili   In comproprietà con mia sorella possiedo a Roma una seconda casa. In caso di occupazione abusiva da parte di clandestini, mi interessa sapere quali iniziative prendere sotto l’aspetto civilistico (quello penale è già stato da voi chiarito). Un amico avvocato suggerisce l’azione possessoria, ha però accennato ad altre azioni aventi fondamento rispettivamente nell’art 948 CC e 447 bis C.P. C. Questa la mia opinione: o        defatigante è l’azione prevista dall’art 948 cc (bisogna dimostrare la proprietà del bene) * o        l’art 447 bis rientra nella casistica della locazione (è pertanto estraneo al problema in argomento) o        l’azione possessoria mi sembra la soluzione migliore. Amorese   Siamo d’accordo, punto per punto, con quanto Lei afferma. L’azione di reintegro del possesso a mezzo dell’articolo 703 del codice di procedura civile e seguenti (che va esercitata entro un anno dalla spoliazione) ha il vantaggio che, a differenza dell’azione petitoria ex 948 c.c., non prevede la dimostrazione della proprietà del bene (non a caso, talvolta viene esercitata da qualcuno che non ne è titolare contro il titolare stesso, rifacendosi all’articolo 1170 del codice civile, con conseguenze che secondo il senso comune possono essere aberranti).  Il giudice, assunte informazioni sommarie, può procedere anche senza la convocazione della controparte se tale convocazione “potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento” (art. 669-sexies c.p.c.). Il reclamo non sospende il provvedimento, salvo decisione del Giudice. E’ possibile anche esperire l’azione di risarcimento del danno per il mancato godimento del bene nel periodo intercorrente tra l’avvenuto spoglio o molestia e la ricostituzione della situazione possessoria.