Nuovo garage sotto il giardino   Un gruppo di condomini propone di costruire un secondo garage scavando sotto il giardino e sfondando l’attuale ingresso pedonale che diverrebbe l’ ingresso auto di un ulteriore garage. Visto il notevole impegno di spesa, lo sconvolgimento delle attuali caratteristiche dello stabile (i posti auto ricavati verrebbero venduti o affittati a terzi), le incertezze relative a possibili danni alla stabilità vorrei sapere se ciò è possibile.  Giovanna Maria Fava   La legge Tognoli ( 24 marzo 1989, n. 122) stabilisce nell’articolo 9, comma 3, che la delibera per la realizzazione è approvabile in prima o in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti in assemblea che possiedano almeno 500 millesimi. Tuttavia resta  fermo l’articolo 1120 , secondo comma (“Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino”) e l’articolo 1121, terzo comma, del codice civile (i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera). Inoltre i box debbono essere destinati a pertinenza delle singole unità immobiliari, senza la possibilità di venderli separatamente dall’appartamento.