Sto acquistando la nuda proprietà di una casa il cui usufrutto sarà goduto da una zia. Devo però fare un mutuo: è possibile poi detrarlo nella dichiarazione dei redditi, visto che il reddito della casa non dovrò dichiararlo dato che lo dichiarerà l'usufruttuaria? La detrazione del 19% spetta anche al nudo proprietario dell’immobile, cioè a chi è intestatario della proprietà formale dell'immobile stesso, ma non ha diritto di abitarlo (in genere fino alla morte di chi lo usa, cioè l'usufruttuario). Non spetta mai, invece, all’usufruttuario stesso, in quanto lo stesso non acquista la casa, anche se ne dichiara il reddito sul modello 730 o sul modello Unico. Il nudo proprietario ha diritto allo "sconto" del 19% se però ricorrono tutte le altre condizioni previste. E cioè: : • Il dichiarante deve risiedere in Italia o in uno stato membro della Ue; • L’acquisto deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo; • La detrazione è comunque per l'acquisto dell'abitazione principale. Per abitazione principale si intende (dall'1 gennaio 2001 in poi) quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Per capire chi si intende come "familiari", bisogna rifarsi al comma 5, dell'art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986), che li identifica nel coniuge, nei parenti entro il terzo grado e negli affini entro il secondo grado.In parole più semplici si tratta di genitori, nonni, figli, nipoti, fratelli, zii, figli dei fratelli, suoceri, genitori dei suoceri, cognati (in linea maschile, quella femminile è ovviamente identica). • Entro un anno dall'acquisto la casa deve essere destinata ad abitazione principale; • Se si compra u immobile affittato, entro tre mesi dall'acquisto deve essere stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale del proprietario. • La detrazione si applica fino a un tetto massimo di 7 milioni annui di interessi sul mutuo e altri oneri aggiuntivi. Cioè lo "sconto" massimo che si ottiene è di 1.330.000 lire annue (il 19% di 7 milioni). L'ampliamento della detrazione ai familiari è recente: data infatti dall'1 gennaio 2001. Grazie ad esso, sarà possibile per la lettrice (che non ha adibito l'immobile ad abitazione principale sua, ma della zia), godere dell'agevolazione. Se ad abitare la casa fosse stata invece sua cugina (parente di quarto grado), non ci sarebbe stato nulla da fare.   Firma: Matteo Rezzonico, segretario Confappi (Confederazione piccoli proprietari immobiliari)