Nomina giudiziale amministratore   Desidererei sapere, quando anche in 2° convocazione l'assemblea ordinaria va deserta per mancanza di numero legale, quanto tempo deve passare prima di indire una seconda assemblea ordinaria. E se anche al secondo tentativo non si raggiunge il numero legale sufficiente, come si procede per andare in Tribunale e presentare le proprie dimissioni? Grazie per la risposta. Andrea Rovidotti RLT 1309   Il codice civile dà termini di tempo solo tra prima e seconda convocazione: non in questo caso. Occorre pertanto ripetere il ciclo assemblea di prima e seconda convocazione. Ci sembra che la Sua domanda sia legata al fatto che con l’assemblea ordinaria si nomina annualmente l’amministratore e che quindi la nomina non si possa fare. In tal caso, resta il fatto che l’amministratore uscente resta provvisoriamente in carica, con tutti i poteri  secondo la Cassazione (anche se è prudente che eserciti solo quelli di amministrazione ordinaria), Il procedimento di nomina  giudiziale dell'amministratore (art. 1129, primo comma codice civile) costituisce procedimento camerale, sicché la relativa istanza in carta libera può essere presentata anche da un singolo condomino - senza l'assistenza di un avvocato - che dovrà però curare, in proprio, le prassi conseguenti. Costituisce provvedimento di volontaria giurisdizione, in quanto diretto ad assicurare al condominio l'esistenza dell'organo necessario per l'espletamento delle incombenze ad esso demandate dalla legge (Cassazione, 30 marzo 2001, n. 4706). L'efficacia del provvedimento di nomina o revoca dell'amministratore decorre, ai sensi dell'articolo 741 del Codice di procedura civile, dalla data dell'inutile spirare del termine per il reclamo avverso di esso (dieci giorni) Alcuni tribunali (come quello di Milano), ammettono che sia presentato anche dall’amministratore uscente, anche se ciò non è previsto dalla legge. .