Niente usucapione per accordo su locali comuni   In sede di divisione dell’impianto di riscaldamento da centralizzato ad autonomo (due appartamenti) si è convenuto di sistemare le due caldaie in due locali comuni distinti. Quella per il primo piano in cantina nel locale caldaia (esistente da oltre 40 anni) e non altrimenti utilizzabile, quella per il secondo piano in un locale comune in soffitta predisposto da sempre a diventare un bagno per le soffitte mansardate disponibili per ogni eventualità. Domanda: l’installazione di un apparecchio privato fisso in un locale comune comporta col tempo l’acquisizione di diritti extra e la limitazione dell’uso del locale stesso? Cosa si deve fare per evitare tutto ciò vista la rottura dei rapporti? Dino March     Essendo gli appartamenti sovrapposti, si tratta di un mini-condominio a cui si applicano, pertanto, le norme sul condominio. Se ne deduce che la decisione del distacco deve essere formalizzata in un verbale scritto “d’assemblea”, in cui entrambi i proprietari siano d’accordo, altrimenti ciascuno dei due proprietari potrebbe sostenere la sua invalidità. Nel verbale si potrebbe regolare l’occupazione dei locali comuni con le rispettive caldaie: non vi è dubbio che anche qualora si sia già proceduto a installarle, rispettivamente, nel locale caldaia e nel sottotetto, entrambi i locali restano comuni e non ci potrebbe essere usucapione ventennale qualora in qualche modo risultasse che l’occupazione dei locali deriva da tolleranza reciproca. Allo stato dei fatti (senza decisione scritta assembleare) , l’occupazione sarebbe lecita solo qualora ci si riferisse all’articolo 1102 del codice civile, che permette l’uso singolo delle cose comuni a patto che non si impedisca ad altri di farne parimenti uso: pertanto nessuna limitazione all’uso è pensabile (per esempio la chiusura di uno dei due locali con chiave di cui non hanno entrambi copia).