I lavori vertono su: 1) messa a terra (46/90) del condominio mediante apertura di tracce sulla muratura dei pianerottoli. 2) nuovo impianto citofonico. 3) sistemazione argano ascensori- 46/90 cabine ascensori - ecc. ecc. ascensori domande: a) posso escludere i negozi dalle spese sulle opere delle parti comuni in quanto già provvisti di impianto di terra? b) le spese per i citofoni e la posa in opera di interruttore lampada all'interno delle cantine private le devo ripartire in parti uguali? d) nell'appartamento. ex portiere, ora regolarmente affittato, il nuovo impianto elettrico deve essere realizzato obbligatoriamente sotto traccia? e) e' possibile sapere l'iter burocratico nell'esatta sequenza ASL / UFF. ENTRATE / ECC ECC. Messaggio Firmato     L’impianto elettrico del condominio, che è cosa comune, appartiene a tutti e pertanto anche ai negozianti. Anche rinunciando alla sua proprietà, occorre pagare le spese di conservazione, che comprendono la sua messa a norma ai sensi della legge 46/90. Per quanto riguarda le altre spese, occorre consultare il regolamento condominiale contrattuale, per vedere cosa dice a proposito. I mancanza di disposizioni, le spese dell’ascensore non competono né ai negozianti né agli eventuali condomini che abitano al piano terra e quelle del citofono solo a quelli che lo utilizzano (art. 1123 c.c., 2° comma), così come le spese elettriche per l’illuminazione delle cantine, ammesso che sia possibile differenziarle ponendo appositi contatori. L’impianto elettrico della portineria deve, se possibile, essere ancor più sicuro di quello dei condomini in quanto non c’è in ballo solo la legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti ma anche la n. 626 sulla sicurezza del lavoro, che, in teoria, vorrebbe la sicurezza anti-fulmine assicurata da un impianto apposito. La messa in regola ai sensi della legge 46/90 prevede l’intervento di installatori abilitati, perché iscritti ad appositi elenchi presso le Camere di Commercio, che sono tenuti a rilasciare una dichiarazione dei conformità al Condominio e depositarne copia , entro 30’ giorni dalla conclusione dei lavori, presso il Comune, insieme al progetto (quando necessario) e al certificato di collaudo dell’impianto. L’unico impianto escluso, tra citati, è quello citofonico, perché a bassa tensione. I lavori possono prevedere anche l’intervento di un professionista per redigere una Dia (Dichiarazione di inizio attività): il professionista  si curerà anche delle altre pratiche e, se incaricato, anche di quelle per ottenere la detrazione fiscale del 36% sul recupero, per le opere che dovessero svolgersi entro quest’anno (l’anno prossimo, salvo proroghe, il 36% non varrà più).