ALIQUOTE ICI 2000 DEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA Attenzione: le cifre riportate in tabella sono puramente indicative. Vedere il testo della delibera Capoluoghi che iniziano dalla N alla P Cliccare sulla città per vedere la sintesi della delibera Ordinaria Ab principale Fab non ven Det Ab principale (x 1000) Affittato a prima casa Locazioni 2° canale Non affittato per 2 anni Comodato a parenti Detrazione part categorie (x 1000) Recupero inabitabili Sfratto Abitazione diversa da principale NAPOLI 7,00 5,50 - 300 6,5 5,5 9 - - - - - NOVARA 5,8 4,8 - 210 4 4 - - 300 - - - NUORO 7 4 - 200 4 (1) 4 (1) - 4,8 (1) - 3,0 - - ORISTANO 6 5 - 200 Non disponibile delibera PADOVA 5,50 4,80 - 200 - 2 7 4,8 450 - - - PALERMO 5,00 5,00 - 200 - 4 7,2 - 300 - - - PARMA 5,4 5 5,4 200 - 2 7 - - - - - PAVIA 6,5 5,25 - 200 - - - 5,25 400 - - - PERUGIA 7,00 5,75 - 200 - 5,75 8 - 450 4,0 - - PESARO 6 4,7 4 200 4,7 2 9 4,7 350 - - - PESCARA 4,25 4,25 - 200 - - - - 400 - - - PIACENZA 5 4,2 - 200 4,2 3,8 - - 300 - - - PISA 7 4,3 - 200 - 2 9 - 500 - - - PISTOIA 7 5 - 200 - - 9 7 500 4,0 - - PORDENONE 4,5 4 - 200 4,5 4,5 7 - 400 4,5 - - POTENZA 7,00 4,75 - 200 - 2 9 4,75 300 - - - PRATO 5,9 5,9 - 460 - - 9 - - - - -   (1) Si applica anche la detrazione prima casa (2) Aliquota agevolata solo per locazioni a universitari (3) Più detrazione 150 mila lire (4) Più detrazione 150 mila lire se la locazione è iniziata nel 1999 (5) Escluse abitazioni turistiche (6) Prima casa: 4 per mille fino a 80 milioni di valore catastale (7) Elevata a 280-350 in caso bassi redditi (8) Solo a certi canoni bassi Delibere su Aliquote I.C.I. 2000   NAPOLI Aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni locate con contratto agevolato ed utilizzate come abitazioni principali. Aliquota del 6,5 per mille per le abitazioni locate. Aliquota del 7 per mille per le abitazioni non locate. Aliquota del 9 per mille per le abitazioni non locate da più di due anni. requisiti devono chiedere informazioni al Comune per la documentazione da presentare. NOVARA Aliquota del 4 per mille per unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale sulla base di contratti tipo stipulati ai sensi della L.431/98. Aliquota del 4,8 per mille per: le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dal proprietario o titolare di alto diritto reale; unità possedute e non locate dall’anziano o disabile residente in istituto di ricovero o sanitario (detrazione £ 210.000); unità concesse in comodato gratuito ad uso abitazione principale con contratto registrato a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado (detrazione £ 210.000). le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari di alloggi in affitto permanente, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa (detrazione £ 300.000). Aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione ad uso abitativo da almeno due anni, ai sensi della L.431/98. La detrazione per abitazione principale è fissata in £. 210.000, ivi comprese quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Tale detrazione è elevata a £. 300.000 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari di alloggi in affitto permanente, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa. Per quanto riguarda l’Agenzia Territoriale per la Casa di Novara (ex IACP) trova applicazione per gli immobili regolarmente assegnati come abitazione principale l’aliquota ordinaria del 5,8 per mille e la detrazione dall’imposta per l’abitazione principale di £. 210.000. e detrazione di £. 210.000 Aliquota del 4,8 per mille e detrazione di £. 300.000 NUORO Aliquota del 3 per mille per gli immobili di cui all’art. 1 comma 5 della L. 449 del 27.12.1997. Sono considerate adibite ad abitazione principale le unità immobiliari di anziani o disabili di cui all’art. 3, comma 56 della L. 662 del 23.12.1996. L’aliquota prevista per l’abitazione principale viene altresì applicata per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. ORISTANO Non disponibile PADOVA Aliquota del 4,8 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Si considerano abitazione principale anche le abitazioni, anche in comproprietà, concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori o figli), purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica. Tale aliquota si applica altresì alle pertinenze dell’abitazione principale così come definite dal Regolamento per l’applicazione dell’ICI. Aliquota del 7 per mille per le abitazioni non locate ed inutilizzate, cioè non adibite ad abitazione principale e risultanti vuote; oppure a disposizione, cioè utilizzate in modo saltuario; oppure prive di regolare contratto di affitto. Aliquota del 2 per mille per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili ai sensi dell’art.2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n.431 e alle condizioni previste dall’accordo territoriale per la città di Padova. Viene applicata una detrazione dell’imposta pari all’ammontare della stessa in favore dei proprietari che locano immobili al Comune di Padova per emergenze abitative ai sensi dell’art.1, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n.431. Vengono stabilite riduzioni e detrazioni a favore di soggetti in situazione di disagio economico-sociale nella seguente misura: Riduzione pari al 50% dell’imposta dovuta per le abitazioni principali di giovani famiglie, anche mononucleari, di età media non superiore ai 35 anni e fino al terzo anno dalla data del matrimonio, con redditi lordi ai fini IRPEF per l’anno 1999 non superiori a £. 10.500.000 pro capite. La detrazione per l’abitazione principale è elevata a £. 400.000 per le seguenti fattispecie: abitazione principale di contribuenti assistiti dal Comune in via continuativa; abitazione principale di nuclei familiari con redditi lordi ai fini IRPEF per l’anno 1999 non superiore a £. 10.500.000 pro capite ( al di fuori dei casi di cui al punto 1) ), oppure privi di reddito con almeno un componente in stato di disoccupazione; abitazione principale di nuclei familiari i cui componenti abbiano un’età superiore ai 70 anni ed un reddito pro-capite lordi ai fini IRPEF per l’anno 1999 di £. 14.000.000; abitazione principale di famiglia con unico intestatario anagrafico titolare di redditi lordi ai fini IRPEF per l’anno 1999 non superiori a £. 21.000.000 ( al di fuori dei casi di cui al punto 1) ), oppure privo di reddito e in stato di disoccupazione; abitazione principale di nuclei familiari con almeno un soggetto portatore di handicap permanente o con invalidità superiore al 66%, riconosciuto come tale dalla competente autorità. Maggiore detrazione per i nuclei familiari numerosi (oltre i 4 componenti) nella misura di £. 50.000 per ogni singolo componente dal 5° in poi. Tali detrazioni si aggiungono alla detrazione ordinaria di £. 200.000 o a quella di £. 400.000 se il nucleo familiare rientra in una delle fattispecie previste alle lettere a), b), c), e) sopra descritte. Per avere diritto alle riduzioni e detrazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le eventuali pertinenze, deve essere l’unica proprietà del nucleo familiare nel corso del 1999 nonché alla data di presentazione della richiesta, oppure l’unica posseduta a titolo di uso, usufrutto o diritto di abitazione; inoltre, il beneficio è limitato alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4 e A/5. PALERMO Aliquota del 5 per mille per abitazione principale, terreni agricoli, aree fabbricabili. Aliquota del 5,2 per mille per altri fabbricati. Aliquota del 4 per mille per immobili ad uso abitativo locati, a titolo di abitazione principale del conduttore, alle condizioni previste dagli accordi di cui all’art.2, co. 3° della Legge 431/98. Aliquota del 7,2 per mille per gli immobili ad uso abitativo, di cui all’art.1 della Legge 431/98, non locati, per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni e non ricadenti nel centro storico. La detrazione per abitazione principale è elevata a £. 300.000 e comunque fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per i soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti: che all’01/01/2000 abbiano compiuto il 60° anno di età per gli uomini ed il 55° anno di età per le donne; che abbiano percepito nell’anno 1999 un reddito imputabile al nucleo familiare che non superi la fascia esente ai fini della dichiarazione unica dei redditi, maggiorata del 100%; che non venga effettuata locazione parziale dell’immobile adibito ad abitazione principale; che non siano proprietari di altri immobili, ad eccezione delle pertinenze dell’abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto. I contribuenti in possesso dei suddetti PARMA Aliquota del 2 per mille da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale in base agli accordi di cui al comma 3 dell’art.2 della Legge 9 Dicembre 1998, n.431, avente per oggetto la "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo". I proprietari che si avvalgono della suddetta aliquota ridotta per immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale in base agli accordi sopracitati dovranno far pervenire al Servizio Tributi copia del contratto di locazione oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante l'ubicazione dell'immobile locato, le generalità del locatario, nonché gli estremi del contratto di locazione. Aliquota del 7 per mille da applicare agli alloggi non locati, specificando che per alloggi non locati devono intendersi quelli non adibiti ad abitazione principale e non occupati, o a disposizione, cioè utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto di affitto registrato. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti fino al 3° grado (figli, genitori, fratelli, zii) che risultano ivi residenti, gli alloggi sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili, nonché gli alloggi di proprietà degli Istituti Autonomi per le case popolari. PAVIA Aliquota del 5,25 per mille per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado e da questi utilizzati come abitazione principale. Aliquota del 2 per mille per i proprietari di immobili concessi in locazione mediante contratti stipulati sulla base dell’accordo territoriale denominato "Accordo locale per la città di Pavia" e utilizzati dai conduttori come abitazione principale. La detrazione per abitazione principale è elevata a: £. 400.000 per determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale, il cui reddito per nucleo familiare non superi £ 25.000.000, aumentati di £ 2.500.000 per ogni familiare a carico, elevati a £ 5.000.000 qualora la persona sia portatore di handicap; £. 500.000 per i nuclei familiari composti da almeno due persone con un reddito complessivo da lavoro dipendente ai fini IRPEF/99 fino a £ 35.000.000, aumentati di £. 2.500.000 per ogni familiare a carico, elevati a £ 5.000.000 qualora la persona a carico sia portatore di handicap. Si escludono dal beneficio della maggiore detrazione i possessori, anche a titolo di usufrutto, uso o abitazione di altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale (ad esclusione del box di pertinenza dell’abitazione principale) e i proprietari di immobili classificati in Catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9. PERUGIA Aliquota del 6 per mille per fabbricati destinati ed effettivamente utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali ed artigianali censiti catastalmente alle cat. C/1, C/2, C/3. Aliquota del 5,75 per mille per fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art.2 coma 3 della legge 9/12/98 n.431. Aliquota del’8 per mille per fabbricati non locati per i quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell’art.2 comma 4 della legge 9/12/98 n.431. Aliquota del 4 per mille per: fabbricati inagibili o inabitabili qualora vengano recuperati ai fini abitativi e risultino effettivamente utilizzati come abitazione; fabbricati oggetto di interventi di recupero edilizio esterno. La detrazione per l’abitazione principale è elevata a £. 450.000 ricorrendo per i contribuenti i seguenti presupposti: - La maggior detrazione di £. 450.000 dell’imposta ICI dovuta per l’anno 2000, è accordata per le unità immobiliari adibite esclusivamente ad "Abitazione principale" del proprietario ricorrendo ambedue le seguenti condizioni: 1- unità immobiliari destinate esclusivamente ad "Abitazione principale" del proprietario aventi valore imponibile ai fini ICI, graduato in rapporto al numero dei componenti l’intero nucleo familiare di convivenza, non superiore ai seguenti limiti: £. 150.000.000 per nuclei fino a 4 componenti £. 170.000.000 per nuclei di n. 5 componenti £. 190.000.000 per nuclei di n. 6 componenti £. 220.000.000 per nuclei di n. 7 componenti £. 260.000.000 per nuclei di n. 8 componenti ed oltre 2 - unità immobiliari possedute da soggetti il cui reddito imponibile fiscale lordo complessivo, riferito all’intero nucleo familiare di convivenza, per l’anno 1999, non risulti superiore ai seguenti limiti: Per nuclei familiari composti da: n. 1 persona £. 25.000.000 n. 2 persone £. 30.000.000 n. 3 persone £. 35.000.000 n. 4 persone £. 40.000.000 n. 5 persone £. 45.000.000 oltre n. 5 persone £. 50.000.000 PESARO Aliquota del 4,7 per mille per: l’unità immobiliare ad uso abitativo di proprietà di persone fisiche, date in locazione in forza di un contratto regolarmente registrato a soggetti che ne abbiano la residenza (comunicazione entro i 6 mesi dalla data del contratto); l’unità immobiliare ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza (comunicazione entro 6 mesi dalla concessione); Aliquota del 2 per mille per ‘unità immobiliare ad uso abitativo data in locazione in forza di un contratto regolarmente registrato stipulato ai sensi dell’art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431, a soggetti che ne abbiano la residenza (comunicazione entro 6 mesi dalla concessione). Aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari ricomprese fra le categorie da A1 ad A9, tenute a disposizione, comunque anagraficamente vuote. Aliquota del 9 per mille per le unità immobiliari ricomprese fra le categorie da A1 ad A9, tenute a disposizione, comunque anagraficamente vuote, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. La detrazione per abitazione principale è elevata a £. 350.000 per i seguenti casi: contribuenti pensionati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data del 1° gennaio 2000 con un reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, fino a £. 20.000.000 più £. 1.600.000 per ogni persona a carico; nuclei familiari con componenti portatori di handicap con una percentuale di invalidità non inferiore al 74% certificata dagli organi competenti con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a £. 20.000.000 più £. 1.600.000 per ogni persona a carico. I contribuenti indicati ai punti 1) e 2) dovranno essere titolari della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al Comune per la documentazione da presentare. PESCARA La detrazione per l’abitazione principale è elevata a £. 400.000 per i soggetti aventi alla data dell’01/01/2000 congiuntamente i requisiti che seguono: essere alla data dell’01/01/2000 titolare di pensione con età inferiore a 60 anni compiuti oppure portatore di handicap all’01/01/2000 titolare o meno di pensione con invalidità al 100% risultante dal certificato di riconoscimento all’invalidità civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche oppure essere soggetto passivo il cui nucleo familiare, convivente nell’abitazione oggetto di detrazione, comprende uno o più disabili all’01/01/2000 con invalidità civile al 100% risultante dal certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche. essere possessore o compossessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione esclusivamente di un’unica unità immobiliare la cui rendita catastale non sia superiore a £. 1.365.000 (valore patrimoniale £. 136.500.000) utilizzata come abitazione principale. Eventuali pertinenze (es. garage, cantina) in quanto destinate al servizio di dette unità non vengono considerate, ai fini della maggiore detrazione, come unità immobiliari possedute. avere con riferimento all’anno 1999 un reddito complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF al lordo degli oneri deducibili non superiore a £. 16.000.000 incrementato a £. 22.000.000 in presenza del coniuge ed in ragione di £. 1.000.000 per ogni altro componente il nucleo stesso, fiscalmente a carico. Sono considerati fiscalmente a carico se non hanno posseduto nel 1999 redditi propri per un ammontare complessivo superiore a £. 5.500.000 al lordo degli oneri deducibili, con esclusione dal computo dei redditi esenti (pensioni sociali, pensioni di guerra, ecc.) e dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta (ad es. interessi sui c/c bancari e postali, interessi sui BOT o su titoli pubblici) o a imposta sostitutiva (es. fondi comuni di investimento); i figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidatari o affiliati; i figli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o tirocinio gratuito; nonché, purché conviventi o beneficiari di assegni alimentari corrisposti senza provvedimento giudiziario, i familiari indicati dall’art.43 C.C. e cioè i figli maggiorenni che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto, i discendenti prossimi in assenza di figli, i genitori, e, in loro mancanza gli ascendenti prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle. Il nucleo familiare è quello esistente alla data di inoltro della domanda. I componenti il nucleo familiare, oltre il titolare o i titolari dell’unica unità immobiliare, non devono possedere a loro volta unità immobiliari di alcun tipo nel territorio nazionale. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al Comune per la documentazione da presentare. PIACENZA Aliquota del 4,2 per mille per: le unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; altri immobili per i quali specifica previsione è contenuta nel vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili Aliquota del 3,8 per mille per le unità immobiliari locate, a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi del comma 3, articolo 2, legge 29.12.1998 n.431. La detrazione per abitazione principale è elevata a £. 300.000 annue a favore dei soggetti passivi sottoindicati e sulla base dei criteri/requisiti di seguito riportati in relazione alla particolare situazione di disagio economico-sociale di appartenenza: 1) PENSIONATI CON BASSO REDDITO possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del nucleo familiare. Nel caso in cui l’appartamento sia posseduto a titolo di usufrutto, uso od abitazione, il nucleo familiare non deve avere nessun’altra proprietà immobiliare; l’abitazione deve essere occupata da una o più persone, una delle quali di età superiore ad anni 65 compiuti, o da compiere, nel corso del 2000; di essere in condizione non lavorativa con soli redditi da pensione, riferiti all’anno 1999, non superiori ai seguenti limiti: £ 14.000.000 di reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF per i nuclei composti da una sola persona; £ 21.000.000 da reddito annuale imponibile ai fini IRPEF per le famiglie composte da due o più persone. 2) FAMIGLIE COMPOSTE DA 6 O PIÙ PERSONE, ALL’01/01/2000,CON I SEGUENTI REQUISITI: possesso a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina, quale unica proprietà immobiliare del nucleo familiare; reddito complessivo della famiglia, da lavoro o pensione, riferito all’anno 1999, non superiore a £ 60.000.000 annui imponibili IRPEF. Tale reddito viene aumentato di £ 10.000.000 annui per ogni ulteriore componente. 3) TITOLARI alla data dell’01/01/2000, di assistenza sociale a livello comunale, a norma dei vigenti regolamenti. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al Comune per la documentazione da presentare. PISA Aliquota del 9 per mille per proprietari di immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Aliquota del 2 per mille ai proprietari di immobili concessi in locazione alle condizioni concordate in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentativi secondo definizione di contratti tipo. Tale agevolazione dovrà restare ferma per tutta la durata del rapporto contrattuale. La detrazione per abitazione principale è elevata a £. 500.000 secondo i seguenti criteri: soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un portatore di handicap, individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali, ai sensi della legge n.104/1992, oppure è presente un non vedente ai sensi della legge n.508/1988; soggetti passivi aventi tutti i seguenti requisiti: avere compiuto 65 anni alla data dell’1/1/2000; possedere a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, oltre l’eventuale garage o posto macchina annessi, soltanto l’unità immobiliare per la quale viene chiesta la maggiore detrazione; possedere un’unità immobiliare catastalmente classificata o classificabile in una delle categorie del gruppo A, con esclusione delle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9 - A/10; essere persona fisica non in attività lavorativa oppure pensionata; disporre di un reddito complessivo imponibile, comprensivo anche dai redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, al netto degli oneri deducibili ai fini IRPEF ed escluso il reddito del fabbricato, non superiore a £. 15.000.000 annui (come da dichiarazione dei redditi per l’anno 1999); non avere fra i componenti del nucleo familiare soggetti proprietari di altri immobili; nel caso in cui l’unità immobiliare per cui si chiede la maggiore detrazione sia adibita ad abitazione principale di più soggetti, ognuno di questi deve essere in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti, ed il loro reddito non deve superare quello indicato al precedente punto e) moltiplicato per il numero di tali soggetti. I contribuenti in possesso dei seguenti requisiti devono chiedere informazioni al Comune per la documentazione da presentare. PISTOIA Aliquota del 9 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; alle unità immobiliari ad uso abitativo cedute in comodato con contratto registrato, si applica l’aliquota del 7 per mille. Aliquota del 5 per mille per: non più di una pertinenza asservita all’abitazione principale, anche se distintamente iscritta in catasto. La pertinenza deve essere classificata, o classificabile, nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7 e deve essere destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell’unità adibita ad abitazione principale; le unità immobiliari, e per le loro pertinenze nei limiti suddetti, da chiunque possedute, locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; le unità immobiliari, e per le loro pertinenze nei limiti suddetti, concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado in senso ascendente o discendente, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici. Aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o abitabili – accertate o dichiarate ai sensi dell’art.8 del D. legisl.504/92 - o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici - cioè immobili vincolati ai sensi della L. 1089/39 e posti in zone classificate nel vigente Piano regolatore generale del Comune come A - ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all’utilizzo dei sottotetti; tali interventi devono, in ogni caso, rientrare tra quelli sottoposti alla denuncia di inizio lavori o al rilascio di autorizzazioni o concessione edilizia ai sensi delle norme vigenti; tale aliquota agevolata sarà applicata alle predette unità immobiliari per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori. La detrazione per abitazione principale è elevata a £. 500.000, qualora il soggetto passivo sia disabile totale, o abbia nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella medesima situazione, e con un reddito complessivo familiare lordo, per l’anno precedente a quello cui si riferisce l’imposta, non superiore a £. 40 milioni, escluso il reddito dell’unità immobiliare per la quale chiede la detrazione ed oltre ad eventuali indennità di accompagnamento. PORDONONE Aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze. Aliquota del 4,5 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), comprese le seguenti unità abitative, ed escluse quelle di cui al punto C.: unità immobiliari locate con regolare contratto (l’aliquota del 4,5 per mille compete proporzionalmente al periodo di locazione); unità abitative non locate (sfitte) per le quali siano in atto una ristrutturazione o lavori di manutenzione straordinaria, purché i proprietari dimostrino l’impossibilità di locazione per l’anno di imposta, previa presentazione di adeguata documentazione (autodichiarazione riportante gli estremi dell’autorizzazione o concessione edilizia o della denuncia di inizio attività). L’aliquota del 4,5 per mille compete per il periodo compreso fra la data di inizio lavori, se posteriore al 1^ gennaio 1999, e fino alla data di fine lavori o del rilascio del certificato di abitabilità, se anteriore al 31 dicembre 2000. Aliquota del 7 per mille per le unità abitative tenute a disposizione o non locate (sfitte) ad eccezione di quelle i cui proprietari dichiarino un reddito annuo lordo non superiore ai 30 milioni (desumibile dall’ultimo modello Unico o CUD o da altra dichiarazione valida ai fini della denuncia dei redditi). Per un periodo massimo di tre mesi dalla data di acquisto dell’immobile o del rilascio del certificato di abilità, il contribuente può comunque applicare, a seconda dei casi, una delle aliquote di cui ai precedenti punti A. e B.; ove peraltro, entro tale termine, l’interessato non trasferisca la propria residenza e non stabilisca la propria dimora nell’immobile, lo stesso sarà assoggettato all’aliquota maggiorata del 7 per mille fin dal primo giorno di possesso. Detrazione per abitazione principale aumentata a £. 400.000 per i contribuenti che si trovino nelle condizioni che seguono e che devono sussistere, cumulativamente, alla data del 1° gennaio 2000: essere proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale (con eventuali pertinenze: garage, cantina, ecc.); non aver venduto, nell’ultimo quinquennio, beni immobili per un valore superiore a £. 70.000.000; che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano, ad alcun titolo, proprietà immobliari; sono escluse dal beneficio le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8 ed A/9: aver avuto, nell’anno 1999, il seguente reddito imponibile familiare: nucleo familiare costituito da unico componente avente età non inferiore a 60 anni: reddito complessivo annuo imponibile di importo non superiore a quello della pensione minima erogata dall’INPS (lire 9.233.250); nucleo familiare costituito da due componenti, con capofamiglia avente età non inferiore a 60 anni: reddito complessivo annuo imponibile di importo non superiore a due volte quello della pensione minima erogata dall’INPS; nucleo familiare costituito da tre o più componenti, con capofamiglia avente età non inferiore a 60 anni: reddito complessivo annuo imponibile di importo non superiore a due volte quello della pensione minima erogata dall’INPS, elevato di £. 2.000.000 per ciascuno dei componenti successivi ai primi due. POTENZA Aliquota del 4,75 per mille per: Abitazioni, nel massimo di due unità, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, nelle quali i beneficiari abbiano stabilito la propria residenza da almeno un anno (art.11 del Regolamento ICI); Pertinenze dell’abitazione principale (garage o box o posto auto, soffitta, cantina di cui alle categorie catastali C6 e C2) anche se distintamente iscritte in catasto. (art.9 del Regolamento ICI); Due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione del contribuente e dai suoi familiari, purché sia stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime (art.10, comma 1, lett. a) del Regolamento ICI); Alloggi regolarmente assegnati all’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale Pubblica (art.9, comma 5 del regolamento ICI). Aliquota del 2 per mille per: gli immobili concessi in locazione ai sensi del comma 4 dell’art.2 della legge 431/98 a titolo di abitazione principale ed a condizione che le locazioni siano stipulate secondo le regole del mercato concertato (art.11 bis, comma 1 del Regolamento ICI); immobili concessi in locazione a studenti universitari, a condizione che la durata del contratto di locazione non sia inferiore ad un anno (art.11 bis, comma 4 del Regolamento ICI). Aliquota del 9 per mille per gli immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (art.11 bis, commi 2 e 3 del regolamento ICI). Riduzione di aliquota dello 0,5 per mille per fabbricati facenti parte di condomini o cooperative che provvedono, a proprie spese, alla gestione degli spazi verdi circostanti di uso pubblico, come da apposita convenzione (art.11 ter del Regolamento ICI. La detrazione per abitazione principale è elevata a £. 300.000 nelle ipotesi di nuclei familiari composti da non meno di 4 persone, con reddito complessivo non superiore a £. 50.000.000 lordi, che possiedono esclusivamente l’immobile adibito a prima casa (art.9 bis del Regolamento ICI). PRATO Aliquota del 7 per mille per alloggi non locati o comunque tenuti a disposizione per un periodo non superiore a due anni riferito al primo gennaio dell’anno di imposta. Aliquota del 9 per mille per alloggi non locati o comunque tenuti a disposizione per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno rispetto al primo gennaio dell’anno di imposta.