Morosi sempre colpibili, anche se l’amministratore sbaglia   Il mio amministratore commette continuamente cose illecite tra cui rifiutarsi  di giustificare in assemblea le spese . Ho deciso di non pagare parte delle spese: posso farlo?   La sconsigliamo vivamente di non pagare le spese condominiali, cosa che del resto non penalizza l’amministratore ma gli altri condomini, costretti a anticipare pro quota quanto Lei non ha versato. Il decreto ingiuntivo da parte del giudice è praticamente certo e Lei sarà comunque costretta a versare quanto previsto, maggiorato degli interessi e delle spese legali, pena il pignoramento dei suoi beni. Il giudice non terrà minimamente conto delle Sue obiezioni all’operato dell’amministratore, per quanto fondate, perché in nessun caso il condomino può sospendere il versamento delle spese in base a un contenzioso con l’amministratore o il condominio. Inoltre  oggetto del giudizio del giudice, in questo caso, è solo il mancato versamento delle spese stesse e non l’operato dell’amministratore. I modi ritenuti leciti dalla legge per “ribellarsi” all’operato del professionista sono altri. Nel suo caso il ricorso all’articolo 1129 del codice civile (revoca da parte dell’autorità giudiziaria su ricorso di ciascun condomino) non è consigliabile, perché l’amministratore ha comunque reso il conto della sua gestione e perché i “fondati sospetti di gravi irregolarità“ previsti, sono dalla giurisprudenza in sostanza equiparati alla prova che ha ricevuto tangenti o si è intascato dei soldi, non al fatto che ha agito nel modo in cui ci racconta. Le irregolarità nella convocazione dell’assemblea e il voto con maggioranze insufficienti sono annullabili con impugnazione in giudizio entro 30 giorni da quando se ne avuta conoscenza. Il voto favorevole del rendiconto (il bilancio) che includa un incremento dell’onorario dell’amministratore implica un’accettazione dell’aumento stesso. L’amministratore è tenuto a mostrare a richiesta le pezze giustificative delle spese in ogni momento, dietro richiesta di un condomino (meglio se scritta) e dovrebbe portarle a nostro avviso con sé in assemblea. Nel caso in cui rifiuti dietro richiesta scritta si può costringerlo, ma ancora una volta occorre ricorrere in giudizio. Se l’operato dell’amministratore causa dei danni ai condomini, si può giustificarli e chiederne il risarcimento.. In ogni momento, comunque, l’assemblea con maggioranza dei presenti e dei millesimi può revocargli l’incarico, anche senza motivazione e anche prima del termine dell’incarico. L’assemblea può essere convocata in via straordinaria quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto dei millesimi dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. Si può anche chiedere che l’amministratore non sia presente e nominarne un altro. Queste sono le tutele, sufficienti o insufficienti che siano, che dà la legge. E’ chiaro che il mancato versamento delle spese le alienerà la simpatia degli altri condomini, ostacolandole parte delle azioni che lecitamente Lei può mettere in atto. .