Modifica millesimi per contabilizzazione calore   Abito in un supercondominio in cui il riscaldamento è comune a più unità abitative, composto dalle unità A, B, C e C1 per il quale sono state fissate al momento della costruzione, le tabelle decimillesimali per la ripartizione delle spese (la caldaia che serve le utenze è ubicata nell’unità A) Nel corso degli anni i fabbricati B, C e C1 hanno lamentato temperature inferiori all’unità A (che lamenta caldo in eccesso). Infine si è trovata una soluzione: l’impianto di riscaldamento è stato modificato, sezionandolo in tre circuiti distinti, ognuno asservito da valvola termoregolatrice che permette di regolare la temperatura alla singola unità e da contatore di megawatt che misura il consumo reale della singola unità. Così il problema delle temperature diverse è risolto, ma i consumi che risultano dalle letture dei contatori installati non sono allineati con le tabelle decimillesimali. A causa del citato non allineamento, l’unità A è penalizzata per circa 2.500 euro/anno a partire dalla modifica dell’impianto di due anni or sono. Alle unità B, C e C1 è stato chiesto dall’unità A, durante una riunione comune, di prendere atto della differenza, ma tali unità rifiutano ogni variazione sostenendo che tale differenza (che, senza modifiche, si protrarrà per ogni gestione) è da ritenersi risarcitoria per la differenza di temperatura lamentata in precedenza e necessaria per la gestione paritaria del riscaldamento comune. Ritiene corretto che l’unità A debba accollarsi tale somma? Non è un sopruso che si continui a dividere per decimillesiomi e non piuttosto per consumi reali, visto che ora sono quantizzabili senza ombra di dubbio? Può consigliarci un modo corretto per modificare la situazione? Giacomo Damonte   L’articolo 26, comma 5  della legge n. 10/1991 stabilisce che “5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile”. Si noti che nel caso di “termoregolazione e di contabilizzazione “ non è neppure necessaria una relazione tecnica che dimostri l’avvenuto risparmio energetico, prescritta invece per la trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Pertanto, essendo l’impianto del condominio centralizzato, per la modifica delle tabelle riguardanti i millesimi calore occorre la decisione a maggioranza dei millesimi di proprietà del supercondominio (secondo una tesi minoritaria, anche  la maggioranza dei partecipanti all’assemblea). Restano intoccate le tabelle di proprietà, che riguardano le spese di manutenzione straordinaria dell’impianto. Se tale maggioranza non si raggiunge, niente da fare. La tesi del “risarcimento”, di per sé, non sta in piedi.