Millesimi ascensore solo per l’esercizio   Alcuni condomini hanno contestato le tabelle millesimali dell’ascensore allegate al regolamento condominiale (contrattuale) adducendo il motivo che anche i condomini del primo piano devono contribuire ad alcune spese secondo i millesimi di proprietà. Preciso che l’ascensore parte dal piano rialzato quindi i proprietari degli appartamenti 1-2-3 sono esclusi dalle tabelle millesimali dell’ascensore. Informo che il lastrico solare è di proprietà esclusiva di un condomino e nessuno vi può accedere. Chiedo: le spese di manutenzione ordinaria dell’ascensore come debbono essere divise? Le spese straordinarie, adeguamento impianto elettrico legge 46/90 o altre relative a lavori imposti da prescrizioni legislative, devono essere ripartite fra tutti i proprietari in proporzione alla quota delle tabelle millesimali proprietà/generali, in considerazione che l’ascensore e i relativi impianti costituiscono proprietà comune a tutti i condomini del caseggiato in modo indivisibile e inalienabile. Giuseppe Canepa   Il problema non sussiste. Le spartizioni delle spese possono validamente essere stabilite in eccezione al codice civile attraverso le tabelle allegate a un regolamento condominiale di tipo contrattuale, che possono essere modificate solo all’unanimità. Si tenga però conto che, se il regolamento non afferma diversamente, le tabelle ascensore ripartiscono solo le spese di esercizio e di manutenzione ordinaria nonché quelle connesse (per esempio un contratto per la manutenzione ordinaria con una ditta). Viceversa quelle di manutenzione straordinaria nonché quelle per l’adeguamento alle norme di sicurezza attengono alla proprietà del bene e pertanto vanno divise secondo i millesimi di proprietà, ivi compresi quelli dei condomini che non possono utilizzare l’ascensore, perché esso contribuisce alla crescita di valore dell’intero stabile. Questo è  almeno il principio maggioritario in giurisprudenza.