Messa a terra condominiale e cartello esposto sul cantiere   Abito in un condominio di 9 appartamenti, piano terra, garage e cantina, piano rialzato, primo e secondo piano senza ascensore costruito negli anni 1966 – 1967. Nel 2005 si è convenuto di eseguire dei lavori di ristrutturazione e nel contempo mettere delle luci sul retro dove ci sono le entrate del garage. L’amministratore, insieme con l’elettricista, ci ha proposto di mettere una messa a terra, dato che all’epoca non era necessaria, a condizione che con la nuova legge ognuno si conformasse con interruttori salvavita. Ho notato che la messa a terra eseguita, anziché avere una treccia in rame di 45 metri e di 35 mm 2 nuda come da preventivo che allego (lo scavo effettivo è di m 28), è stato messo un semplice cavo in rame nudo di circa 3 o 4 mm di diametro. Chiedo se questa messa a terra oltre a non essere conforme al preventivo rispetti le norme CEI. Chiedo inoltre se è normale che, avendo chiesto in allegato al preventivo dei lavori di ristrutturazione della facciata uno scritto sul quale sia notato esattamente quanto esposto sul pannello del cantiere: Permesso di ristrutturazione facciata n. X Ditta Esecutrice lavori Y Direttori dei lavori Amministratore   Quest’ultimo si rifiuti di fornirlo.  Non dovrebbe essere obbligato? Giuseppe Bernasconi   Ovviamente, se il condominio ha stabilito in assemblea la posa del cartello, va fatta. Quanto all’obbligo di metterlo, questi i riferimenti., L’art. 20, comma 7 del Testo Unico dell’edilizia (Dlgs n. 380/2001)  recita: “Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.”. Quindi, a parte che è probabile il fatto che i vostri lavori siano stati eseguiti con Dia (Denuncia di inizio attività) , conta il regolamento edilizio di Varese che, purtroppo, non possediamo. Ci pare, però, improbabile che esistano obblighi, nel vostro caso.  L’articolo 3 comma 6  del Dlgs n. 494/1996 recita, poi: “Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere”. Tuttavia questa disposizione sembra valere solo nei cantieri in cui occorre designare il coordinatore per la progettazione, cioè nei i seguenti casi: a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno; b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari. Per intendersi, con 200 uomini-giorno  si intende l’impiego per 200 giorni di un uomo, per 100 giorni di due, per 50 giorni di quattro, e via elencando. Dubitiamo che nel suo caso si tocchi questo tetto. Quanto alle dimensioni del cavo, se il preventivo approvato in assemblea prevedeva, come ci sembra di capire, un dispositivo di messa a terra che servisse gli appartamenti del condominio, mentre alla fine si realizzato una messa a terra utile solo per l’impianto di illuminazione del giardino (e, in questo caso, 3-4 mm di diametro dovrebbero bastare) , è ovvio che quanto previsto non è stato realizzato e che è possibile contestare i lavori eseguiti, coinvolgendo sia la ditta esecutrice che l’amministratore. Le norme Cei a proposito sono complesse e non ci è materialmente possibile dare indicazioni nel caso concreto, sia perché non disponiamo di tutte le informazioni necessarie sia perché il problema esula dalle nostre competenze tecniche.  Tenga comunque conto che il solo interruttore differenziale, senza l'impianto di terra, permette di evitare ai proprietari le sanzioni previste dalla legge, ma di contro non permette di sgravare i proprietari stessi delle responsabilità penali e/o civili dovute ad infortuni e/o danni dovuti al mancato adeguamento dell'impianto elettrico con l'installazione dell'impianto di messa a terra.