Mancata citazione controparte, l’avvocato è responsabile   Ho intentato un ricorso amministrativo prima alla Commissione provinciale, poi al Tar  in merito alla possibilità del Comune di concedere l’abitabilità ai sottotetti (8 miniappartamenti creati a Merano) in applicazione di un decreto del presidente della Provincia mai recepito con delibera del Consiglio comunale. Sono venuto a saper per vie traverse (non dall’avvocato che avevo incaricato), che la mia richiesta di sospensione dei lavori non era stata accolta, anche perché il Tar non era entrato in merito: la causa era persa in partenza perché al titolare della concessione non era stata data notificazione. Stando così le cose ho proposto all’avvocato di ritirare la citazione e di rinnovarla a nome di altra persona, che aveva inoltrato analogo ricorso al Tar. L’avvocato, che aveva già incassato 10 milioni di vecchie lire, si disse disposto, a patto di ricevere un nuovo onorario (proposta che non ho accettato). Gli chiesi di sollecitare la decisione del TAr (che avrebbe messo in rilievo le sue responsabilità), ma da allora non mi è stato più possibile sentirle. Chiedo se posso far valere in sede civile il danno subito per la mancata citazione della controparte nonché per l’ingiustificato silenzio successivo. Sarebbe, inoltre, opportuna una segnalazione all’ordine degli avvocati? Giorgio Bettamio, Merano.   Dai dati e documenti che ci sono stati inviati, risulterebbe senza ombra di dubbio la responsabilità dell’avvocato, a cui potrebbero essere richiesti i danni per la mancata citazione alla controporte. La segnalazione all’Ordine può essere per Lei una piccola soddisfazione, ma non avrà effetti pratici (tutt’alpiù l’avvocato riceverà una “reprimenda” scritta) e comunque andrebbe rimandata dopo una causa vittoriosa. Quanto al contenuto del suo ricorso al Tar, non abbiamo potuto reperire il testo del decreto del presidente della Provincia e non sappiamo se rispetta i poteri delegati dal consiglio provinciale. Ci resta però qualche dubbio sulla fondatezza del Suo ricorso. Tenga conto che le regioni e le province autonome hanno la possibilità di dettare le norme urbanistiche quadro che debbono essere automaticamente recepite nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici comunali. Tra esse vi sono le norme sull’abitabilità dei sottotetti; tant’è vero che molte regioni italiane hanno legiferato in materia e i comuni sono stati costretti a recepire quanto da loro stabilito. Tutto ciò ha poco a che vedere con le sentenza di Cassazione da Lei citate anche se è ben vero, sul lato pratico, cge il recupero dei sottotetti possa portare ad aumenti di volumetria rispetto ai tetti stabiliti dagli strumenti urbanistici.