Nel mio condominio sono stati eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento della caldaia centralizzata. I relativi costi sono stati ripartiti in base ai millesimi di proprietà. Tuttavia i miei millesimi comprendono non solo quelli dell'appartamento, che è servito dall'impianto, ma anche quelli di un magazzino di mia proprietà, ma non riscaldato. Oriana e Sandro Mezzo, Chivasso (To). L'articolo 1123, secondo comma, del codice civile stabilisce che se le cose sono destinate a servire i condomini in misura diversa, "le spese sono ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne". Gli impianti dell'edificio sono, appunto, "cose comuni" che hanno la possibilità di servire in misura diversa i condomini. Quindi il riparto delle spese va ricalcolato , escludendo la partecipazione alla spesa per il magazzino che non è mai stato connesso, sin dall'inizio, all'impianto. Diverso sarebbe stato il caso se il locale fosse stato connesso e in seguito, con l'assenso di tutti, il suo proprietario si fosse distaccato: egli infatti continuerebbe a dover contribuire alle spese di conservazione dell'impianto (ma non a quelle di consumo). Tuttavia il regolamento condominiale contrattuale (cioè approvato da tutti) può porre valide eccezioni a questa regola, anche perché l'impianto è cosa comune e le sue spese per la conservazione possono validamente imputate anche a chi non ne fa uso ma ne è proprietario (Tribunale di Milano, sentenza 2754 del 1997).