Lesione di legittima e termini prescrizione Il testamento fatto da mio marito mi ha danneggiato a favore di altri, perché non ha tenuto conto dei miei diritti alla legittima. Entro che termine posso impugnarlo, chiedendo che sia ridotta la quota degli altri? Dal momento che un immobile è stato immediatamente venduto dagli altri eredi, ho diritto o non ho diritto di annullarne il rogito? Simona Serra, Torino   L'azione di riduzione per lesione della legittima si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, ai sensi dell'articolo 2946 del Codice civile. Il giorno di partenza per il calcolo del termine coincide con il giorno dell'apertura della successione, che nel suo caso corrisponde al momento della morte di suo marito. In mancanza di impugnazione il testamento resta valido. L'accettazione dell'eredità (anche in questo caso il termine è di dieci anni), porta però alla rinuncia a far valer il diritto di riduzione.  L'accettazione può essere un atto esplicito ma può essere anche tacita, quando si mettono in atto comportamenti non equivoci che dimostrano che l'accettazione è avvenuta. Per completezza , si può ricordare che l'articolo 481 del codice civile prevede che "chiunque vi ha interesse" può chiedere all'autorità giudiziaria che fissi un termine in cui il chiamato all'eredità la accetti. E' così possibile uscire da una condizione di incertezza che, quando si protrae dieci anni, è senz'altro troppo duratura. Sono tutelati diritti di terzi in buona fede che, con un rogito trascritto, abbiano acquistato un immobile. Perciò l'azione di riduzione riguarderà ove possibile denaro contate, o altri beni ereditari che non sono stati venduti. L'impugnazione del testamento per altri motivi (come il testamento di incapace o quello imposto con violenza o dolo) si prescrive invece in cinque anni da quando si è conosciuta questa causa di annullabilità.