Le principali regole del comodato   Vorrei dare in uso un immobile di mia proprietà ad un amico senza alcun compenso o        E’ possibile applicare l’art 1803 del codice civile nel dare un immobile in comodato a un amico? o        Che tipo di contratto deve essere stipulato? Contratto da registrare come una locazione abitativa nel mod 730 quadro B codice 3 reddito 0? Può bastare una scrittura privata con descrizione delle norme e obblighi da osservare dal comodante e dal comodatario? Nel mod 730 figurerebbe casa tenuta a disposizione nel quadro B codice 2 con la maggiorazione del 30 % del reddito? Emilio Ceriani   Certamente il comodato è possibile. E’ anche possibile, nel contratto di comodato, addossare ogni spesa condominiale al comodatario o comunque prevedere il versamento di una somma periodica a titolo di rimborso spese, la cui entità lasci ragionevolmente escludere la dissimulazione di un sottostante contratto di locazione (Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 4976 del 4 giugno 1997). Il contratto non deve essere necessariamente scritto, dal momento che non si tratta di una locazione. Tuttavia, se è scritto, come è caldamente consigliabile, diviene necessario registrarlo (Risoluzione Entrate n. 14 del 6 febbraio 2001). Le spese di registrazione possono essere contrattualmente accollate al comodatario, ma il comodante (cioè il proprietario) è responsabile in solido del mancato versamento, che è pari oggi alla misura fissa di 168 euro (non impossibili incrementi in Finanziaria). Dal momento che non si tratta di contratto di locazione, Lei deve denunciare la rendita catastale e il codice 2 (il Caf provvederà all’incremento del 30%). La maggiorazione non va applicata solo allorché l’unità immobiliare abitativa risulti concessa in uso gratuito a un proprio familiare, purché questi vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato dall’iscrizione anagrafica. Anche ai fini dell’Ici, il soggetto passivo è unicamente il comodante nella sua veste di proprietario dell’immobile (articolo 3, comma 1, del Dlgs 504/92; circolare 118/E del 7 giugno 2000). Solo se il comodatario, con il consenso del comodante, ha dato in locazione l’immobile, i relativi canoni percepiti costituiscono «redditi diversi» ai sensi della lettera h) del comma 1 dell’articolo 67 del Dpr 917/86 (Tuir) e come tali devono essere dichiarati dal comodatario stesso.