Lavori straordinari privi di oggetto deliberati: nullità, annullabilità ed efficacia   In due assemblee il cui O.d.G. prevedeva la formazione del preventivo di spesa 2004 e 2005 sono stati deliberati lavori per circa 190.000,00 euro, senza nessun capo specifico. La delibera è nulla o annullabile? grazie Giancarlo Giascone tessera rna 1471   Il suo quesito non è molto chiaro. Occorrerebbe capire se i lavori programmati, al d là del fatto che nel rendiconto preventivo siano giustificati da una voce generica, hanno previsto precedenti discussioni verbalizzate, invio di documentazione o altro, nel qual caso la delibera potrebbe non essere impugnabile. Oppure se con l’approvazione si è voluto varare un Fondo speciale per le riparazioni straordinarie, ma privo di uno scopo ben preciso (delibera che comunque sarebbe solo annullabile). In quest’ultima situazione, se anche la delibera non fosse  annullata, si potrebbe sostenere che essa è  priva di efficacia per mancanza di oggetto, perché non in grado di dare indicazioni all’amministratore-mandatario indicazioni sul suo incarico, a meno che l’amministratore abbia avuto dall’assemblea un più ampio mandato di quello tradizionale concernete delibere simili. Tuttavia quest’ultima tesi potrebbe rivelarsi, per quanto teoricamente corretta, anch’essa inefficace, se l’amministrazione ha ripartito le spese in quota, e qualcuno non paga: se l’amministratore  giunge  a chiedere un decreto ingiuntivo a iscrivere un ipoteca a carico dei morosi: allora la macchina della giustizia si mette in moto ed è un’impresa arrestarla.