Installazione ascensore adatto a disabili   In un condominio l'assemblea ha deliberato l’installazione di un ascensore per 264/467 millesimi  (trattandosi di un solo un ingresso dei due esistenti), richiamandosi all’articolo  2 della legge 13 del 1989, sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Quindi tutti dovrebbero partecipare obbligatoriamente alle spese. Un condomino non avendo possibilità economiche, non vuole e non può sostenere la spesa: come si deve comportare?. 
Ringrazio anticipatamente. Alessio Arrighini     Va premesso che perché valgano le maggioranze previste in condominio dalla legge n. 13 del 1989, condizione necessaria è che l’ascensore, nonché gli spazi sui pianerottoli, siano adeguati alle norme sull’abbattimento delle barriere stesse (Decreto Ministeriale LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236), che possono essere ulteriormente precisate da norme regionali e locali (per esempio ampiezza della cabina adatta al trasporto carrozzelle, apertura delle porta abbastanza ampia, eccetera). Se ciò è vero, la delibera, prevedibilmente assunta in seconda convocazione con il voto della maggioranza dei presenti e 264/467 millesimi, è valida e il condomino è costretto a pagare: in mancanza, l’amministratore è costretto a sua volta a richiedere un decreto ingiuntivo contro il moroso.