Impianto comune su terreno del costruttore   Il contenuto delle domande è desumibile dalle risposte (lettera di Vincenzo Sciuto)   Il distacco dagli impianti comuni, anche senza l’assenso dell’assemblea, è lecito. Tuttavia la rinuncia alle cose comuni impone comunque la partecipazione delle spese di conservazione , come stabilito dal secondo comma dell’articolo 1118 del codice civile, reso inderogabile anche da un regolamento contrattuale dall’articolo 1138 del codice.  Pertanto il condomino distaccato deve partecipare alle spese per le  opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, adeguamento alle norme o ricostruzione dell’impianto comune, avendo diritto di non partecipare solo alle spese di consumo dell’acqua. Il fatto che l’impianto sorga sul terreno ancora di proprietà del costruttore su cui grava tale servitù, o altrove, non cambia la sostanza delle cose.