Impedito il passaggio su marciapiede   Su un marciapiede condominiale in uso come parte comune da più di vent’anni, negli ultimi tempi un condomino ha posizionato alcune fioriere in cemento, per impedire che qualcuno parcheggi davanti all’accesso ai suoi garages. Alle rimostranze di chi intende  mantenere l’uso come percorso pedonale (marciapiede), il condòmino che esiste in questo senso un accordo privato e diretto con l’allora costruttore dell’edificio. L’amministratore afferma che non è in forza al suo mandato richiedere atti di proprietà o accordi presi. Se i condomini che volessero avere tale atto, debbono chiamare in causa chi ha messo le fioriere. Giuseppe Dellepiane - Genova   Chi vuol far valere un suo diritto, tipo una simile servitù,  deve provarne di averne il titolo. L’amministratore ha l’obbligo di tutela delle cose comuni e dell’osservanza del regolamento: non può rifiutarsi di esercitare il compito di far chiarezza sulla questione. La posa di foriere su spazi comuni potrebbe anche essere lecita (art. 1102 cod. civ), ma non lo è se intralcia il passaggio pedonale. Anche un solo condomino può citare in giudizio sia l’amministratore che il condomino invadente.