Recentemente mi è stato richiesto dal Comune di integrare le quote ICI relative all'anno '97 e '98 a suo tempo pagate, per un alloggio a "abitazione principale". La motivazione, data dal Comune, è stata che la detrazione per abitazione principale spetta al solo alloggio e non ai 2 garages (nello stesso fabbricato e utilizzati esclusivamente da me e dai miei familiari ) e che. per entrambi i garages va applicata un'aliquota maggiorata, rispetto a quella dell'abitazione principale, pari cioè a quella per "altre unità immobiliari". Mi sembra però che la richiesta contraddica il D.L. 30 /12 / 92 n° 504, art.8, comma 2 e il D.P.R. 22 / 12 / 86 n° 917, art.33, comma 2; inoltre qualche mese fa ho vinto un ricorso alla Commissione tributaria provinciale relativo ad interessi sull'ICI, richiesti e non dovuti .   Il trattamento fiscale previsto per le pertinenze dell'abitazione principale, stabilito per le imposte sui redditi (Dpr 917/86), non si applica all'Ici. Tuttavia il Decreto legislativo 446/97 (lettera d), comma 1 dell'art. 59) prevede che i comuni possano (non debbano) ai fini Ici " considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in Catasto". Una disposizione del genere sarà contenuta nel regolamento Ici del comune stesso o, più raramente, in una delibera. Infine la legge 488/99 aveva stabilito (art. 30, comma 12) che: "fino all'anno di imposta 1999 compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili l'aliquota ridotta … si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile", fatta naturalmente esclusione per i comuni che avessero deciso diversamente. La Legge 388/2000 ha modificato questo comma, prorogando il termine all'anno d'imposta 2000. Tiriamo le somme. Per gli anni 1997, 1998 e 1999 è dovuta l'Ici seconda l'aliquota base (non agevolata) e senza detrazioni di sorta, per le pertinenze dell'abitazione principale distintamente iscritte in Catasto, tranne quando il comune ha stabilito diversamente (cosa tutt'altro che rara). Per l'anno 2000, è successo un pasticciaccio: è stata decisa una norma fiscale retroattiva, quando tutti i contribuenti avevano applicato per le pertinenze, come i box, l'aliquota agevolata e goduto per intero della detrazione di 200 mila lire, se l'Ici sull'abitazione principale era inferiore a questa cifra. Vi è stata perciò una palese violazione della legge sui diritti del contribuente (articolo 3 della legge 212 del 27 luglio 2000). Se quindi il comune chiedesse arretrati, sanzioni e interessi per l'Ici sulle pertinenze per il 2000, sarebbe possibile non solo pretendere di non pagare gli interessi e le sanzioni (come del resto ha ammesso in questo caso lo stesso Ministero) ma anche di non pagare l'Ici in più sulle pertinenze, con una buona certezza di vittoria presso le Commissioni Tributarie. Per l'anno 2001, infine, l'aliquota agevolata si applica senza dubbio alcuno alle pertinenze distintamente iscritte in Catasto e così anche la detrazione di 200 mila lire ,"se detto ammontare non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale" (circolare Finanze 118/2000, circolare fiscalità locale n. 3/2001).