Effetti fiscali della risoluzione della donazione   Il 30/01/02 io e mia moglie abbiamo fatto atto di donazione di un appartamento a nostro figlio il quale ora è nella necessità di venderlo. La banca non concede il mutuo all’acquirente essendo il bene stesso una donazione e ci viene proposto di fare atto di recesso per poi noi vendere l’appartamento. Il 20/11/06 presso un notaio, facciamo prima atto di recesso e poi di vendita. Ora chiedo: come mi devo comportare agli effetti fiscali, cosa devo denunciare nella denuncia dei redditi? Due amici commercialisti mi hanno dato due pareri diversi, perciò mi rivolgo ai vostri esperti per chiarimenti in materia. Non vorrei avere noie con il fisco.   La risposta mi serve in tempi abbastanza brevi, e comunque entro il 31 maggio, in tempo utile per la denuncia del 730. Gradirei l’anonimato in caso di pubblicazione. Lettera Firmata       Volutamente evitiamo di inoltrarci nella sua complessa situazione, anche perché i dati che Lei ci fornisce sono insufficienti, forse per una comprensibile ritrosia da parte Sua o forse perché perfino Lei non ha tecnicamente la capacità di spiegarsi (immaginiamo che non di recesso si tratti, ma di un accordo tra le e suo figlio per la risoluzione della donazione,). Se di risoluzione consensuale si tratta, gli effetti dovrebbero decorrere dalla data della risoluzione stessa, senza che essa abbia valore retroattivo, almeno dal punto di vista fiscale. Quindi, da quel che capiamo, alla data del 20/11/2006 voi coniugi siete ridiventati proprietari dell’immobile solo per il tempo necessario per rivenderlo. Perciò lo siete stati per meno di un giorno, e ne consegue che la vostra proprietà non è in capo a voi imponibile fiscalmente. Del resto l’Agenzia delle Entrate, che cura i prelievi sui redditi, è sostanzialmente disinteressata al fatto che riceva i suoi  introiti sull’immobile da Lei,da suo figlio o dall’acquirente. Quindi, a nostro avviso, nell’apposito riquadro del 730 suo figlio e l’acquirente finale potranno mettere un periodo di possesso in giorni dell’immobile per il 2006 proporzionale alla data del 20/11/2006 (rispettivamente 324 giorni e 41 giorni), purchè l’atto di vendita sia stato stipulato contestualmente, nello stesso giorno della risoluzione della donazione.  In tal caso, Lei e sua moglie non comparirete. Se questo consiglio non la soddisfa, sia cortesemente più preciso nel darci indicazioni, anche sul contrastante parere dei commercialisti.