ALIQUOTE ICI 2000 DEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA Attenzione: le cifre riportate in tabella sono puramente indicative. Vedere il testo della delibera Capoluoghi che iniziano dalla E alla M Cliccare sulla città per vedere la sintesi della delibera Ordinaria Ab principale Fab non venduti Det Ab principale (x 1000) Affittato a prima casa Locazioni 2° canale Non affittato per 2 anni Comodato a parenti Detrazione part categorie (x 1000) Recupero inabitabili Sfratto Abitazione diversa da principale ENNA 4,8 4,8 - 200 Non disponibile delibera FERRARA 6,8 5,5 - 200 - - 9 5,5 500 - - 6,8 FIRENZE 7,00 5,70 - 200 - 5,7 9 5,7 500 - - - FOGGIA 5,5 5,5 - 300 - 4 7 - - - - - FORLI 5,9 5 5,9 200 - 4 9 - 400 - - - FROSINONE 6 5 6 200 4 4 7 - 500 - - - GENOVA 6,20 5,80 - 300 - 5 9 5,8 400 - - - GORIZIA 6 5,5 - 200 - 5,5 - - 300 - - - GROSSETO 6 6 - 400 Non disponibile delibera IMPERIA 7 5,5 - 200 Non disponibile delibera ISERNIA 5,5 5,5 - 200 Non disponibile delibera LA SPEZIA 7 5,25 4 200 - 5,25 9 - 500 4,0 - - L'AQUILA 6,00 5,50 6,00 200 - 4,5 °° 7 - 300 - - - LATINA 7 5 - 200 - - - - 300 - - - LECCE 5,8 4 4 200 - 4 (2) - 4 400 - - - LECCO 5,9 4,5 - 200 Non disponibile delibera   LIVORNO 6,4 5,3 - 200 5 2 9 - 500 - - - LODI 5,5 5,25 5,5 300 - 5,25 (3)   5,25 (1) - 3,0 - - LUCCA 5,5 5,25 - 240 - - - - 500 - - - MACERATA 6,7 4,6 - 200 5 5 - - 500 - - - MANTOVA 6,5 4,7 - 200 - 5,5 8 4,7 - - - - MASSA 6 5,1 - 210 - 5,3 9 (5) 5,1 250 - - - MATERA 7 4,5 - 240 - - - - 340 - - - MESSINA 6,3 4 - 200 - 3,5 7,5 - - - - - MILANO 5,00 5,00 - 200 - 4 - - 300 4,0 - - MODENA 6,20 5,20 - 200 - 5,5 9 - 300 - - - MONZA (Mi) 5,5 4 - 200 - - 8 - 300 - - -   (1) Si applica anche la detrazione prima casa (2) Aliquota agevolata solo per locazioni a universitari (3) Più detrazione 150 mila lire (4) Più detrazione 150 mila lire se la locazione è iniziata nel 1999 (5) Escluse abitazioni turistiche (6) Prima casa: 4 per mille fino a 80 milioni di valore catastale (7) Elevata a 280-350 in caso bassi redditi (8) Solo a certi canoni bassi Delibere su Aliquote I.C.I. 2000     ENNA Non disponibile FERRARA A) Aliquota del 5,5 per mille per: unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dimora abitualmente; unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel Comune; alloggi regolarmente assegnati agli Istituti Autonomi per le case popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata; unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, inoltrando apposita comunicazione in tal senso, in carta semplice all’Ufficio ICI del Comune, con allegata la dichiarazione dell’Istituto di accoglienza del soggetto passivo, se con sede fuori dal Comune di Ferrara; unità immobiliare adibite ad abitazione, acquistata da persona fisica, per il cui acquisto sono state concesse le agevolazioni "prima casa" qualora non venga locato; unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado che la occupano quale loro abitazione principale; due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Ufficio del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai componenti del nucleo familiare del possessore; pertinenze relative alle unità immobiliari di cui sopra classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7, limitatamente ad una sola pertinenza per ogni abitazione. b) Aliquota del 5 per mille per: Unità immobiliare di cui al punto A) con rendita catastale rivalutata uguale o inferiore a £. 1.100.000, purché il contribuente possieda solo questa; Pertinenze relative alle unità immobiliari di cui sopra classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad una sola pertinenza per ogni abitazione. c) Aliquota del 6 per mille per terreni agricoli. d) Aliquota del 6,5 per mille per aree fabbricabili, comprendendo fra queste anche quelle concesse in diritto di superficie (art. 58 comma 1 del DLGS 15/12/97 n. 446). e) Aliquota del 9 per mille per abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. f) Aliquota del 6,8 per unità immobiliari tenute a disposizione; altri fabbricati non compresi nelle fattispecie precedenti, volendosi comprendere tra questi anche le pertinenze di cui sopra oltre alla prima. G) Aliquota del 4 per mille unità immobiliari possedute in piena proprietà e ubicate nelle zone colpite dalla ristrutturazione in settori industriali determinanti (settore dell’industria manifatturiera e nel ramo dei servizi alle imprese) – "Obiettivo 2", purché le predette attività si siano insediate in quegli immobili dopo l’1/1/1997. Alle abitazioni principali indicate ai punti A)1, A)2, A)3, A)4, A)5, A)8, A)9 e B), limitatamente alle fattispecie indicate per il punto A), si applica la detrazione di legge di lire 200.000. La detrazione per l’abitazione principale è elevata a £. 500.000, rapportata ad anno ed alla quota di possesso, con gli stessi criteri applicati nel 1999 e con una maggiorazione dei redditi previsti nella misura del 2,1% in conseguenza del tasso tendenziale annuo 1999 calcolato sui numeri indici dei prezzi al consumo delle città campione relativo al mese di dicembre 1999, a favore dei seguenti contribuenti: cittadini che vengono riconosciuti indigenti ai fini dell’esonero dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, secondo i requisiti stabiliti con deliberazione consiliare n. 13534 del 19/7/1991 e successivi aggiornamenti; pensionati e portatori di handicap con invalidità riconosciuta che dispongono del solo reddito da pensione - riferito all’anno precedente a quello cui fa riferimento l’agevolazione - non superiore a £. 15.119.000 arr. annui al lordo delle ritenute fiscali; pensionati e portatori di handicap con riconosciuta invalidità che dispongono del solo reddito da pensione, inclusi in nuclei familiari con un reddito complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali, non superiore a £. 24.422.000 arr., aumentati di £. 1.860.000 arr. per ogni altra persona considerata a carico ai fini previdenziali (si considera il reddito dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’agevolazione); persone in cerca di prima occupazione o disoccupati inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo (relativo all’anno precedente a quello di agevolazione), al lordo delle ritenute fiscali, non superiore a £. 24.422.000 aumentati di £. 1.860.000 arr. per ogni altro familiare che abbia i requisiti per essere considerato a carico ai fini previdenziali. L’applicazione della maggiore detrazione deve essere subordinata alla condizione che né il contribuente né i familiari o conviventi siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuali pertinenze queste ultime classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, limitatamente ad una. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al Comune di Ferrara per la documentazione da presentare. FIRENZE Aliquota del 5,7 per mille in favore: delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l’unica proprietà posseduta sul territorio nazionale, concessa in uso gratuito a parenti di primo grado, a condizione che il soggetto che l’utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia stabile dimora; delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare destinata a civile abitazione che costituisca l’unica proprietà posseduta sul territorio nazionale, che sia locata con contratto registrato ad un soggetto, residente nel Comune, che la utilizzi come abitazione principale oppure che sia occupata senza titolo di presenza di procedura di sfratto prevista dalle norme di legge; delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l’unità immobiliare ad uso abitativo, posta sul confine comunale con doppio accatastamento, che costituisca con l’unità ubicata nel comune confinante la dimora abituale; delle persone fisiche soggetti passivi per l’unica unità immobiliare accampionata a civile abitazione, posseduta sul territorio comunale, che risulti occupata abusivamente e per la quale il soggetto passivo abbia presentato denuncia alle competenti autorità; delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi per tutte le unità immobiliari accampionate nelle categorie C1, C2 e C3 e date in locazione per l’utilizzo esclusivo di attività di esercizio commerciale o artigianale definito dal Comune "storico" o "tipico" ed inserito nell’apposito albo delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi, esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari accampionate come civile abitazione che siano state concesse in locazione con contratto tipo concordato ai sensi dell’art.2, comma 3, della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998. Aliquota del 9 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. La detrazione per abitazione principale è elevata a £. 500.000: a favore delle persone fisiche, soggetti passivi d’imposta e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, che siano disabili totali o invalidi di grado non inferiore al 90% (o che presentino nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella suddetta situazione) proprietari nell’intero territorio nazionale della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il loro nucleo familiare, inteso come risultanze anagrafiche, non abbia prodotto, nel 1999 altri redditi, con esclusione di quello dell’immobile, o comunque, se prodotti, siano stati di natura pensionistica e non superiori a £. 40.000.000 lordi. a favore delle persone fisiche, soggetti passivi d’imposta e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, proprietari nell’intero territorio nazionale della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il loro nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, non abbia prodotto nel 1999 altri redditi, con l’esclusione di quello dell’immobile o comunque, se prodotti, siano stati di natura pensionistica e non superiori a £. 20.000.000 lordi. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al Comune per la documentazione da presentare. FOGGIA Aliquota del 7 per mille per alloggi sfitti. Aliquota del 4 per mille per abitazioni concesse in fitto (Legge n.431/98, art.2, comma 3). FORLI' Aliquota del 4 per mille per affitti concordati. Aliquota del 5,5 per mille per aree fabbricabili. Aliquota del 9 per mille per le unità immobiliari - seconde case risultanti sfitte (alloggi non locati) da almeno due anni. La detrazione per abitazione principale è elevata a £. 400.000 nei seguenti casi: nuclei familiari con due figli minorenni alla data dell’01/01/00, con reddito familiare lordo 1999 non superiore ai limiti indicati alla tabella di seguito riportata; famiglia con tre o più figli minorenni all’01/01/00: reddito lordo familiare 1999 non superiore ai limiti indicati alla tabella di seguito riportata. famiglia numerosa (sei o più componenti) alla data dell’01/01/00, con reddito familiare lordo 1999 non superiore ai limiti indicati alla tabella di seguito riportata. pensionati con 60 anni di età all’01/01/00 e non in condizione lavorativa. Reddito lordo 1999 per ogni comproprietario non superiore a £. 15.000.000. famiglia con soggetto disabile superiore ai 2/3 all’1/1/00. Per reddito lordo si intende il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF. TABELLA, PER N. COMPONENTI, DEL REDDITO FAMILIARE LORDO MASSIMO PER USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE 1 = £. 15.000.000; 2 = £. 30.000.000; 3 = £. 45.000.000; 4 = £. 60.000.000; 5 = £. 72.500.000; 6 = £. 81.000.000; 7 = £. 87.200.000; 8 = £. 90.000.000; 9 = £. 93.000.000; 10 = £. 96.000.000; 11= £. 99.000.000; 12= £.102.000.000; 13= £.105.000.000; 14 = £. 108.000.000; 15= £. 111.000.000; 16= £. 114.000.000; 17= £. 117.000.000. Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano solo lavoratori dipendenti il reddito familiare massimo per usufruire dell’agevolazione è quello corrispondente al numero dei componenti il proprio nucleo familiare. Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano lavoratori autonomi dal reddito familiare lordo massimo indicato in tabella si detraggono £. 3.000.000 per ciascun lavoratore autonomo per ottenere il reddito familiare massimo per aver diritto all’agevolazione. Condizione essenziale per usufruire dei benefici sopra descritti è il possesso nel nucleo familiare della sola abitazione principale ed eventuale garage o posto macchina di pertinenza. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al Comune per la documentazione da presentare. FROSINONE Aliquota del 7 per mille per abitazioni non locate da almeno due anni. Aliquota del 5 per mille per abitazione principale e pertinenze del proprietario o dei congiunti entro il primo grado (detrazione £. 200.000). Aliquota del 4 per mille per: Unità abitative locate ai sensi della legge 431/98; Le unità immobiliari site nel centro storico foglio catastale 64, comprendenti le seguenti vie: Via San Martino – Angeloni – Ara Priora – Battisti – Belvedere – V.lo del Boia – Borgo osteria – Carbonaro – Cavour – Colle Tinello – Ferrarelli – Forma – Garibaldi – Giardino – Giordano Bruno – Guglielmi – Minghetti – Moccia – Muro Rotto – Musa – Pagliare Bruciate – Paleario – Pescheria – Plebiscito – Rattazzi – Repubblica – Ricciotti – Rosati – V.lo Sabellico – Sella – XX Settembre – S. Simeone; e Piazze: Garibaldi – Ricciotti – Sella – Diamanti – S. Maria – Libertà – Cairoli – Cavour – Paleaorio. L’aliquota ridotta per le unità immobiliari foglio 64 è dovuta al decadimento anche economico delle unità immobiliari ivi ubicate, nonché da notevoli lavori pubblici che causeranno riduzioni di commerciabilità e disagi notevoli per la zona. La detrazione per abitazione principale è elevata a £ 400.000 per le abitazioni principali di famiglie con presenza di componenti colpiti da invalidità oltre il 90%. GENOVA Aliquota ridotta del 5,8 per mille per: l’unità immobiliare concessa in comodato gratuito, come previsto dall’art.13 del Regolamento sull’imposta Comunale per gli Immobili; le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; soggetti passivi utilizzatori per le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C1 - C3 - D (esclusa la categoria D/5) - B direttamente utilizzati dal proprietario o dal titolare del diritto di usufrutto od uso nell’esercizio d’impresa, arte o professione, ai sensi dell’art.6 comma 2 del decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992 sostituito dall’art.3 comma 53 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662. Aliquota del 7 per mille relativamente alle unità immobiliari destinate alla residenza, non locate (non occupate) da oltre un anno. Aliquota dell’9 per mille relativamente alle unità immobiliari destinate alla residenza, limitatamente agli immobili non locati (non occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Aliquota ridotta del 4 per mille a favore dei proprietari di immobili di interesse artistico ed architettonico vincolati ai sensi della Legge n.1089/39 localizzati nel centro storico di Genova (zona censuaria 1A) oggetto di recupero edilizio che presenti i seguenti requisiti: i lavori devono riguardare le unità edilizie afferenti un intero corpo scale, indipendentemente dalla destinazione d’uso; i lavori devono riguardare parti condominiali, quali facciate, cavedi, coperture, impianti tipo ascensore, idrico sanitario condominiale, riscaldamento, o comprendere lavori specifici quali ammodernamento impianti di riscaldamento (anche la trasformazione da condominiale a gasolio ad individuate a metano, l’eliminazione di vecchi impianti in piombo, trasformazione impianto idrico da "bocca tassata" in "acqua diretta", eliminazione serbatoi in amianto, sempreché queste trasformazioni riguardino l’intero corpo scale); la spesa della ristrutturazione, per unità immobiliare deve essere di importo pari o superiore a 2 milioni di lire, documentabile con idonee fatture; i lavori devono essere documentati con autorizzazione edilizia oppure D.I.A. e dichiarazione asseverata del professionista o del tecnico che ha seguito gli stessi; per gli impianti la documentazione consiste nel verbale condominiale e nella dichiarazione asseverata del tecnico che ha certificato la regolarità dell’impianto. Aliquota del 5 per mille per i proprietari che concedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale alle condizioni definite in base agli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative come definiti dall’art.2, comma 3, della Legge n.431 del 9.12.198. La detrazione per l’abitazione principale è elevata a £. 500.000 per i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, purché titolari di pensione sociale o trattamento integrato al minimo o pensione di invalidità di valore non superiore al trattamento pensionistico integrato al minimo, a condizione che tali soggetti non posseggano alcun altro reddito o alcun altro immobile. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al Comune per la documentazione da presentare. GORIZIA a) Aliquota del 5,5 per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari classificate nella categoria A (escluse A/10) direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7, purché non adibite a uso commerciale; Agli immobili adibiti ad abitazioni locati alle condizioni definite negli accordi locali; Agli immobili concessi in comodato gratuito. Le modalità di applicazione dell’aliquota ridotta e dell’eventuale detrazione spettante sono disciplinate nell’apposito Regolamento del tributo in esame. b) Aliquota del 6 per mille per: i fabbricati classificati nei gruppi catastali B, D, A/10, C non rientranti nelle ipotesi di cui al punto a); gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari; le aree fabbricabili. c) Aliquota del 6,5 per mille per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, non rientranti nelle ipotesi precedenti cui sono applicabili le aliquote del 5,5 ovvero del 6 per mille. La detrazione per abitazione principale è elevata a £. 300.000 per le seguenti categorie di contribuenti: A) Coppie di sposi, regolarmente coniugati e residenti nel Comune a condizione che gli stessi non siano proprietari di altri fabbricati. E’ richiesta la contemporanea presenza dei seguenti requisiti: Matrimonio contratto nell’anno 2000; Reddito complessivo imponibile del nucleo familiare non superiore a £. 50.000.000 con riferimento a quello prodotto nell’anno antecedente all’applicazione del beneficio agevolativo; B) Persone sole o riunite in nuclei familiari, titolari di un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore al trattamento pensionistico INPS integrata al minimo, con esclusione del reddito derivante dall’immobile di residenza e relative pertinenze, a condizione che le stesse persone non siano proprietarie di altri fabbricati; C) Persone assistite economicamente dal Comune; D) Persone ultra-sessantacinquenni riunite in nuclei familiari, titolari di un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore al trattamento pensionistico INPS integrata al minimo, e del trattamento corrispondente all’assegno sociale, con esclusione del reddito derivante dall’immobile di residenza e relative pertinenze, a condizione che le stesse persone non siano proprietarie di altri fabbricati. Per beneficiare delle predette agevolazioni, nel computo del reddito complessivo non si tiene conto delle indennità non soggette a tassazione ai fini delle imposte sui redditi. GROSSETO Non disponibile IMPERIA Non disponibile ISERNIA Non disponibile L'AQUILA Aliquota del 5,5 per mille per immobili locati e utilizzati come abitazione principale. Aliquota del 7 per mille per: Le aree fabbricabili; Alloggi non locati. Aliquota del 6 per mille per: abitazioni inabitabili; immobili locati ma non utilizzati come abitazione principale. Aliquota del 4,5 per mille per immobili locati e utilizzati come abitazione principale ex L.431/98 limitatamente ai valori minimi della tabella n.1 e alle fasce nn. 1 e 2 della tabella n.2. La detrazione per abitazione principale elevata a £. 300.000 in favore dei seguenti contribuenti: coloro che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età con reddito complessivo inferiore a £. 21.000.000 e che posseggano nell’intero territorio nazionale un’unica abitazione nella quale vivono; famiglie numerose con nucleo familiare di 6 o più componenti con reddito complessivo inferiore a £. 65.000.000 e che posseggano nell’intero territorio nazionale un’unica abitazione nella quale vivono; per nuclei superiori a sei unità detto limite di reddito è maggiorato di £. 5.000.000 per ogni ulteriore componente; inabili con percentuale del 100% con reddito complessivo inferiore a £. 23.000.000 e che posseggano nell’intero territorio nazionale un’unica abitazione nella quale vivono. LA SPEZIA Aliquota del 4 per mille per: Le unità immobiliari inagibili ed inabitabili che siano oggetto di interventi volti al loro recupero - unità immobiliari interessate da interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali (la concessione dell’aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l’inizio lavori). Le unità immobiliari acquisite o aggiunte al fine dell’inizio o dell’ampliamento dell’attività svolta, per un periodo di tre anni dalla data di inizio attività nell’unità stessa. Dette unità dovranno ricadere nelle seguenti categorie catastali: C/1 – negozi e botteghe C/3 – laboratori per arti e mestieri D/2 alberghi e pensioni D/7 fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di attività industriali D/8 fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di attività commerciale (la concessione dell’aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata certificazione della camera di Commercio attestante la destinazione dell’unità locale aggiuntiva); Le unità immobiliari di cui al precedente punto nell’ambito delle quali sia documentata l’assunzione a tempo indeterminato di almeno un dipendente nell’arco del triennio dalla data di inizio attività nell’unità stessa, l’aliquota agevolata viene concessa per un periodo massimo di 6 anni purché permanga tale condizione. Aliquota del 5,25 per mille per: Le unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) a condizione che venga rinnovata la convenzione stipulata in data 22 giugno 1999 tra Arte e Comune della Spezia; Per gli immobili che verranno locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi degli accordi definiti in sede locale ai sensi dell’art.2 c. 3 della legge 431/1998. Tale aliquota potrà essere applicata a decorrere dal mese successivo a quello dell’approvazione degli accordi stessi e a far data dal mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza. Aliquota del 9 per mille per gli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Non vengono considerati "immobili non locati" le unità immobiliari tenute a disposizione (nel numero di 1 unità per nucleo familiare) a condizione che le stesse siano ammobiliate, allacciate ai pubblici servizi e a stretta disponibilità del proprietario e dei suoi familiari (parenti in linea retta e collaterale fino al II grado). Non vengono altresì considerati "immobili non locati" gli immobili non utilizzati per causa di forza maggiore (es. oggetto di manutenzione straordinaria). A dette unità viene applicata l’aliquota ordinaria, subordinatamente alla presentazione di apposita istanza. Riduzione dell’aliquota dello 0,5 per mille (ordinaria od agevolata, a seconda delle diverse fattispecie) per le unità immobiliari per le quali sia stato predisposto il "fascicolo del fabbricato" per attestare l’integrità statico-funzionale dell’edificio, prima che lo stesso diventi obbligatorio, sulla base di quanto sancito dagli emanandi provvedimenti legislativi in materia. La riduzione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza. La detrazione per l’abitazione principale è elevata a £. 500.000, per i soggetti passivi che si trovino nelle condizioni reddituali sottospecificate: Da soggetto passivo il cui nucleo familiare che abbia percepito, in relazione all’anno precedente, redditi netti per £. 13.500.000 se composto da una persona, £. 16.000.000 se composto da due perone con maggiorazione di £. 2.000.000 per ogni ulteriore componente. Detti redditi devono provenire esclusivamente da pensioni INPS o gestioni sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, da pensioni d’invalidità civile, da assegno di accompagnamento d’invalido civile, da pensioni di guerra, da rendite INAIL, da rendita catastale della casa di abitazione, (comprese le pertinenze non eccedenti n.1 cantina, n.1 posto auto coperto, n.1 autorimessa della dimensione massima di mq. 30) da rendite catastali diverse di importo non superiore a £. 50.000, da assegno di studio universitario, da assegno per alimenti e per mantenimento corrisposto dal coniuge separato o divorziato, da erogazioni di tipo assistenziale, a nulla rilevando la non imponibilità fiscale generale di alcuni di tali redditi ed escludendosi dal beneficio dell’esenzione di che trattasi il soggetto passivo e/o il nucleo familiare che abbia fonti di reddito diverse da quelle sopra tassativamente elencate; Soggetto passivo il cui nucleo familiare abbia percepito nell’anno precedente redditi annui lordi non superiori a £. 17.500.000 se composto da una persona, £. 22.500.000 se composto da due persone con maggiorazione con maggiorazione di £. 2.000.000 per ogni ulteriore componente. Detti redditi devono provenire esclusivamente dall’indennità di mobilità di cui alla legge 223/91, o forme sostitutive di importo non superiore al predetto limite, da integrazioni salariali straordinarie, da redditi da lavoro subordinato, da rendita catastale della casa di abitazione, (comprese le pertinenze non eccedenti n.1 cantina, n.1 posto auto coperto, n.1 autorimessa della dimensione massima di mq. 30), da rendite catastali diverse di importo non superiore a £. 50.000, da assegno di studio universitario, da assegno per alimenti e per mantenimento corrisposto dal coniuge separato o divorziato, da erogazioni di tipo assistenziale, a nulla rilevando la non imponibilità fiscale generale di alcuni di tali redditi; Da soggetto passivo che sia stato iscritto alle liste dei disoccupati della Sezione Circoscrizionale del Lavoro e della Massima Occupazione e/o nelle liste di mobilità di cui alla legge 223/91 per almeno otto dei dodici mesi dell’anno precedente e il cui nucleo familiare non abbia percepito redditi annui lordi superiori a £. 15.500.000; Da soggetto passivo il cui nucleo familiare includa un portatore di handicap o persone non autosufficienti con attestato di invalidità civile non inferiore al 75%, il cui nucleo familiare non abbia percepito redditi annui lordi superiori a £. 17.500.000 se composto da una persona, £. 22.500.000 se composto da due persone con maggiorazione con maggiorazione di £. 2.000.000 per ogni ulteriore componente. Per le tipologie a), b) e c) l’esistenza di fonti di reddituali diverse da quelle sopra tassativamente elencate esclude l’esenzione. I redditi sono computati anche se esenti da imposizioni fiscali o soggetti a ritenute d’acconto a titolo di imposta, salve le eccezioni di cui al precedente capoverso. Per nucleo familiare si intende il nucleo di persone residenti nel medesimo appartamento, indipendentemente da vincoli di parentela o di affinità. Per i figli studenti considerati fiscalmente a carico dei genitori, pur se non residenti con gli stessi, il reddito di riferimento per la concessione dell’esenzione è da considerarsi quello della famiglia nucleare, ovvero quello risultante dalla sommatoria dei redditi dei genitori e dei figli. Per reddito lordo si intende il reddito imponibile (costituito dalla somma dei redditi soggetto ad IRPEF, dei crediti di imposta sui dividendi, detratti gli oneri deducibili) rilevato dalla dichiarazione dei redditi presentata a norma del DPR 29/9/73 n.600; per reddito netto si intende il reddito imponibile al quale viene detratta l’imposta netta. La detrazione per l’abitazione principale è elevata a £. 300.000 per: I soggetti passivi il cui nucleo familiare abbia percepito un reddito annuo lordo, proveniente esclusivamente da lavoro dipendente, sino a £. 40.000.000 con minimo di 3 figli a carico conviventi ed a condizione che non possegga altra unità immobiliare nel territorio nazionale. I soggetti passivi il cui nucleo familiare sia formato esclusivamente dai giovani coppie, con o senza figli, coniugati da non oltre 4 anni alla data dell’1.1.2000, i cui entrambi i componenti siano di età inferiore a 35 anni alla data suindicata, il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a £. 40.000.000, maggiorato di £. 2.000.000 per ogni eventuale figlio a carico. le unità immobiliari classificate nelle categorie A/4 e A/5 direttamente utilizzate come residenza del proprietario. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al Comune per la documentazione da presentare. LATINA Aliquota del 6,7 per mille per terreni agricoli. La detrazione per abitazione principale è elevata a £. 300.000 per le unità immobiliari ubicate in una fascia di m. 1000 dal perimetro della discarica comunale. LECCE Aliquota del 4 per mille per: Abitazioni concesse in uso gratuito a genitori o figli di fatto ed anagraficamente ivi residenti da almeno un anno alla data dell’01.01.2000, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e che i contratti delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua, gas) siano intestati ad essi o ad un componente del nucleo familiare; Pertinenze dell’abitazione principale, le quali vengano considerate parti integranti dell’abitazione, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che siano durevolmente ed esclusivamente asservite all’abitazione principale. L’assimilazione opera limitatamente ad un massimo di una unità immobiliare per ciascuna tipologia di pertinenza. Si intende per pertinenza il garage o posto auto, la soffitta, la cantina e la tettoia ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione o nelle immediate vicinanze; Abitazioni locate a studenti universitari non residenti nel Comune di Lecce il cui contratto di locazione sia regolarmente registrato e concordato con le organizzazioni di rappresentanza della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori; Abitazioni locate a "ragazze madri" o "singoli con prole" con i seguenti requisiti: Contratto registrato con importo annuo non superiore a £. 1.800.000; Reddito del locatario non superiore a £. 9.600.000 annue. La detrazione per abitazione principale è elevata a £. 400.000 in favore del soggetto passivo nel cui nucleo familiare vi sia un componente portatore di handicap titolare di invalidità al 100% con assegno di accompagnamento in presenza dei seguenti requisiti: nessun componente del nucleo familiare deve possedere altri fabbricati su tutto il territorio nazionale; il soggetto portatore di handicap con invalidità del 100% con assegno di accompagnamento non deve possedere redditi di lavoro propri; il reddito del nucleo familiare non deve superare, nel suo complesso, per l’anno 1999, l’importo lordo di £. 30.000.000. La detrazione per abitazione principale è elevata a £. 400.000 in favore di (soggetto passivo) "ragazze madri" e "singoli con prole" il cui reddito sia comprovabilmente inferiore o pari a £. 9.600.000 annue. Viene ridotto del 50% l’importo dell’imposta ICI relativamente alle abitazioni site sulla fascia costiera del Comune di Lecce, adibite ad abitazione principale del soggetto passivo anagraficamente e di fatto ivi residente. Tale agevolazione non compete per le abitazioni che sono censite nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano nelle categorie catastali A/1, A/2, A/7, A/8 e A/9. LECCO Non disponibile LIVORNO Aliquota del 5,3 per mille per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale, dando atto nel rispetto del c.1, dell’art.4 del D.L. 8.8.1996 n.437 convertito con modificazioni dalla L. 24.10.1996 n.556. Aliquota del 2 per mille a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari ad uso abitativo che siano state concesse in locazione con contratto tipo concordato ai sensi dell’art.2, comma 3, della legge 431/98, relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo. Aliquota del 9 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo che siano state tenute sfitte durante l’anno 2000 e per le quali risultino – da almeno due anni – alle date di scadenza dei versamenti dell’imposta non essere registrati contratti di locazione, ad esclusione dell’abitazione principale di soggetti passivi residenti all’estero e della unità immobiliare ad uso abitativo, posseduta da persone fisiche, tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo. La detrazione per l’abitazione principale è elevata a £. 500.000 alle seguenti categorie di soggetti passivi: disabili totali (o aventi nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella suddetta situazione) riconosciuti tali alla data dell’01.01.2000, a condizione di essere possessori solo dell’unità immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all’eventuale annesso garage, cantina, o altra pertinenza) e con un reddito complessivo familiare lordo, riferito all’anno 1999, non superiore all’importo di £.42.000.000 (escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell’eventuale pertinenza, oltre ad eventuali indennità di accompagnamento); possessori solo dell’immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all’eventuale annesso garage, cantina, o altra pertinenza) e aventi per l’anno precedente a quello cui si riferisce l’imposta un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato, per il quale si chiede la detrazione e dell’eventuale pertinenza, non superiore a £.14.000.000 per nuclei familiari composti da un componente, incrementato di £. 4.000.000 per ogni componente il nucleo. La detrazione per l’abitazione principale è elevata a £. 300.000 per le seguenti categorie di soggetti passivi: avere compiuto il 65° anno di età all’1.1.2000, essere possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione oltre all’eventuale annesso garage, o altra pertinenza, essere in condizione non lavorativa con un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell’eventuale pertinenza, riferito all’anno 1999 non superiore a £. 20.000.000 se unico componente il nucleo familiare, incrementato di una quota di £. 4.000.000 per ogni componente il nucleo familiare; per i nuclei familiari formati da giovani coppie, con o senza figli, coniugati o conviventi, (iscritti nello stesso stato di famiglia) da non oltre due anni alla data dell’1.1.2000, in cui entrambi i componenti siano di età inferiore ai trentacinque anni all’1.1.2000 e dispongano di un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell’eventuale pertinenza, riferito all’anno 1999, non superiore a £. 35.000.000. L’applicazione del beneficio della maggiore detrazione per l’abitazione principale deve essere subordinata alle seguenti condizioni: che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare; che l’immobile per il quale si chiede la maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali: A/1, A/7, A/8 e A/9; che i contribuenti che intendono usufruire dei benefici sopra descritti, debbano presentare apposita domanda entro la data del 20.12.2000. Il diritto all’elevazione della detrazione spetta anche se il soggetto passivo o un suo familiare possiede un piccolo appezzamento di terreno, diverso da area fabbricabile, sul quale l’attività agricola viene esercitata in forma non imprenditoriale (coltivato occasionalmente e senza struttura organizzativa, cosiddetti "orticelli" ). LODI L’aliquota del 5,25 per mille, prevista per l’abitazione principale, in applicazione del vigente regolamento per l’applicazione dell’ICI, viene estesa anche a: alloggi assegnati dalla Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale per le case popolari in locazione con patto di riscatto (detrazione £. 300.000). unità immobiliari concesse in uso gratuito (con l’esclusione degli altri diritti di godimento) a parenti di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea retta e collaterale (detrazione £. 300.000). unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) così come individuate dall’art.10 del D.Lgs.4/12/1997 n.460. Aliquota del 5,25 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell’art.2 della Legge n.431/98 in applicazione di quanto disposto dall’art.7 bis del vigente regolamento ICI. Per le stesse, viene fissata una detrazione d’imposta di £. 150.000. Quanto precede in accoglimento dei contenuti dell’accordo siglato, ai sensi dell’art.2 della legge 431/98, tra Amministrazione comunale e Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori a livello territoriale (deliberazione G.C. n.442 del 31/8/99). Aliquota del 3 per mille per le fattispecie previste dall’art. 1, comma 5 della Legge n. 449/1997. LUCCA La detrazione per abitazione principale è elevata a £. 500.000 a favore dei contribuenti per i quali ricorrano tutte le seguenti condizioni: aver compiuto il 65° anno di età alla data del 1° gennaio 2000; essere proprietario sull’intero territorio nazionale della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di locali accessori e pertinenziali quali cantina, autorimessa, box, anche se accatastati autonomamente; essere pensionato o comunque non esercitare attività lavorative; aver avuto nel 1999 un reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF non superiore a £. 18.000.000 per nucleo familiare. Tale limite di reddito viene incrementato di £. 6.000.000 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare o convivente; gli ulteriori componenti del nucleo familiare non devono comunque essere possessori di altri immobili o quote di essi oltre a quello adibito ad abitazione principale; presentare al Comune di Lucca entro il termine del 30.06.2000 apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti sopra descritti. MACERATA Aliquota del 5 per mille per: - abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale. - unità abitative possedute da enti senza scopo di lucro. La detrazione per abitazione principale è elevata a: 1) £.500.000 e comunque entro il limite di imposta dovuta per abitazione principale per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data dell’1/1/2000: soggetti ammessi all’assistenza economica continuativa da parte del Comune (disabili, anziani, handicappati); nucleo familiare composto da un solo soggetto ultrasessantacinquenne alla data dell’1/1/2000 in possesso di reddito complessivamente non superiore a £.12.000.000; nucleo familiare composto da due soggetti entrambi ultrasessantacinquenni alla data dell’1/1/2000 in possesso di reddito complessivamente non superiore a £.22.000.000; nucleo familiare con reddito non superiore a £.23.000.000 con a carico soggetto portatore di handicap; portatore di handicap gravi (invalidi al 100%) con reddito non superiore a £.28.000.000. 2) £.300.000 e comunque entro il limite di imposta dovuta per abitazione principale per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data dell’1/1/2000: contribuenti facenti parte di nucleo familiare composto da 5 o più persone con un complessivo reddito annuo non superiore a £.33.000.000; giovani coppie di età compresa tra i 18 e 35 anni con reddito fino a £.33.000.000, formatesi dopo 1/1/1999, per i primi due anni dall’istituzione della convivenza anagrafica; vedovi/e non conviventi con figli a carico e con reddito inferiore a £.28.000.000; separati/e non conviventi con figli a carico con reddito inferiore a £.28.000.000. MANTOVA Aliquota del 4,7 per mille per: le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado; una ed una sola pertinenza dell’abitazione principale, adibita a garage, posto auto o box, anche se distintamente iscritta in catasto sempreché sussistano le condizioni previste nel Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili adottato dal Comune. Aliquota del 5,5 per mille per: gli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Lombarda Edilizia residenziale di Mantova (ex IACP), con detrazione di £. 200.000. le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall’accordo territoriale del Comune di Mantova stipulato in attuazione della legge 431 del 9.12.1998 e del D.M. 5 Marzo 1999. Aliquota del 7 per mille per unità immobiliari destinate ad attività proprie di Istituti di credito, cambio e assicurazione. Aliquota dell’8 per mille per gli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno due anni. MASSA Aliquota del 5,1 per mille per le abitazioni date in uso gratuito ai familiari (parenti ed affini entro il primo grado) e costituenti per questi stessi abitazione principale. Aliquota del 5,1 per mille per le pertinenze dell’abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta) ancorché distintamente iscritte in catasto. Aliquota del 5,3 per mille in favore dei proprietari di immobili che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni stabilite sulla base dei contratti tipo definiti ai sensi dell’art. 2 comma3, della L. 9.12.1998 n. 431. Aliquota del 6,2 per mille agli immobili ad uso abitativo detenuti a fini turistici o a disposizione, per le quali risulta assolta la tassa smaltimento rifiuti da parte di qualunque soggetto. Aliquota del 7 per mille per gli opifici, i negozi, gli uffici sfitti e/o inutilizzati. Aliquota del 9 per mille per gli immobili ad uso abitativo non locati da almeno due anni, con esclusione di quelli detenuti a fini turistici e per i quali il proprietario o il titolare di altro diritto reale risulta iscritto nei ruoli comunali della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. La detrazione per abitazione principale è elevata a £ 250.000 per i contribuenti ultrasessantacinquenni che: a) possiedono a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, un’unica unità immobiliare (oltre l’eventuale garage) adibita ad abitazione principale per la quale viene richiesta la detrazione e classificata o classificabile in una delle categorie da A2 a A6; siano titolari di un reddito lordo complessivo non superiore a £ 15.000.000 annui. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al Comune per la documentazione da presentare.   MATERA La detrazione per abitazione principale è elevata a £. 340.000 per i contribuenti nel cui nucleo familiare sono presenti disabili, ai sensi della L. 104/92, nonché per i nuclei familiari il cui reddito derivante esclusivamente da pensione non superi l’importo minimo erogato dall’INPS e che le condizioni sopra indicate devono essere dichiarate con autocertificazione. La maggiore detrazione è cumulabile. MESSINA Aliquota del 3,5 per mille per immobili locati a fitto concordato, a titolo di abitazione principale, alle condizioni previste dagli accordi, definiti in sede locale, ai sensi dell’art.2, comma 3, della legge n.431/98. Aliquota del 7,5 per mille per immobili ad uso abitativo non locati, per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. MILANO Aliquota del 4 per mille per: i soggetti che realizzano interventi di recupero di immobili inabitabili limitatamente a quelli residenziali e per i soggetti che realizzano interventi di recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, sottoposti a vincolo della Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici; i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dall’ "Accordo locale per la città di Milano". La detrazione per l’abitazione principale è elevata a £. 300.000 qualora ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni: 1) appartenenza ad una delle seguenti categorie: pensionato; coniuge a carico di pensionato; portatore di handicap con attestato di invalidità civile; disoccupato nel 1999 per almeno sei mesi, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento; lavoratore posto in cassa integrazione o in mobilità nel 1999 per almeno sei mesi; lavoratori a lavoro interinale e part-time. 2) reddito dell’intero nucleo familiare relativo all’anno 1999 non superiore a £. 21.000.000 più £. 1.600.000 per ogni persona a carico; 3) non possesso di unità immobiliari accatastate o da accatastare nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9; 4) non titolarità di alcun diritto reale su altri immobili o quote di essi, su tutto il territorio nazionale con esclusione del box pertinente all’abitazione principale (questo requisito riguarda sia il richiedente, sia gli altri componenti il nucleo familiare) e/o di eventuali quote condominiali. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al Comune per la documentazione da presentare. MODENA Aliquota del 5,5 per mille a favore di proprietari (o titolari di diretti reali di godimento ai sensi dell’art.3 del decreto legislativo 504/92) che concedono in locazione a titolo di abitazione principale unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali e relative pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all’art.2 comma 3 della Legge 431/1998. Aliquota del 9 per mille da applicare agli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni e aliquota del 7 per mille da applicare a tutti gli altri alloggi non locati, specificando che: per alloggi non locati devono intendersi gli alloggi non occupati o occupati ma privi di contratto di locazione non registrato. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati esclusivamente da parenti fino al 3° grado, che risultino ivi residenti; l’aliquota del 7 o del 9 per mille va rapportata ai mesi dell’anno durante i quali l’alloggio risulta non locato ai sensi di quanto specificato nel precedente punto. La detrazione per abitazione principale è elevata a £. 300.000 qualora ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni: reddito complessivo IRPEF del nucleo familiare riferito all’anno 1999, al netto della deduzione per l’abitazione principale, pari o inferiore agli importi sotto indicati, dando atto che nel nucleo familiare sono comprese tutte le persone residenti nella medesima abitazione, indipendentemente da vincoli di parentela e affinità: 1 componente £. 16.000.000 2 componenti £. 25.000.000 3 componenti £. 33.000.000 4 componenti £. 39.000.000 5 componenti £. 46.000.000 Il reddito deve essere maggiorato di £. 5.000.000 per ogni componente oltre il quinto. i componenti del nucleo familiare devono possedere (a titolo di proprietà o altro diritto reale) nel territorio nazionale, oltre l’eventuale pertinenza individuata ai sensi del regolamento comunale, solo l’abitazione principale e sempreché la stessa sia catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A2, A3, A4, A5 e A6; i contribuenti che intendono usufruire dell’ulteriore detrazione devono presentare apposita dichiarazione, con validità annuale, con la quale attestano il possesso dei requisiti di cui sopra; la dichiarazione deve essere presentata al Comune al momento del pagamento dell’imposta e comunque non oltre il 31 dicembre 2000. MONZA (Milano) Aliquota del 8 per mille per immobili per i quali non risultino essere registrati contratti d’affitto da almeno due anni. La detrazione per l’abitazione principale, è elevata a £ 300.000 e subordinata all’applicazione dei seguenti criteri: REDDITO Il reddito da considerare è quello ai fini Irpef dichiarato da tutti i componenti il nucleo di convivenza familiare reddito che non dovrà superare i seguenti limiti per il 2000 (dichiarazione dei redditi anno 1999): Componenti il nucleo familiare Reddito annuo determinato come sopra Una persona £ 18.000.000 Due persone £ 26.000.000 Tre persone £ 29.000.000 Quattro persone £ 32.000.000 Cinque persone £ 37.000.000 Sei persone £ 42.000.000 Oltre le sei persone £ 47.000.000 POSSESSO BENI IMMOBILI Il richiedente l’agevolazione ed i componenti il nucleo familiare non devono possedere: A titolo di proprietà, usufrutto, uso e abitazione altri immobili siti su tutto il territorio nazionale; Immobili, compresa l’abitazione principale, classificati nelle categorie: A/1 – abitazioni di tipo signorile; A/8 – abitazioni in ville; A/9 – castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici. POSSESSO BENI MOBILI Il nucleo familiare non deve possedere più di una autovettura. APPARTENENZA A DETERMINATE CATEGORIE Il richiedente l’agevolazione deve appartenere esclusivamente ad una delle seguenti categorie: Pensionati che alla data dell’1/1/2000 abbiano compiuto 65 anni e coniugi a carico degli stessi; Invalidi con un grado di invalidità non inferiore al 70%; Lavoratori in mobilità o cassa integrazione straordinaria nel 1999 per periodi non inferiori a quattro mesi; Disoccupati con disoccupazione nel 1999 non inferiore a quattro mesi. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti, devono chiedere informazioni al Comune per la documentazione da presentare.