Ho letto che la nomina dell'amministratore e le riparazioni straordinarie di notevole entità debbono avvenire con 500 millesimi. Ma di chi? Votanti, non votanti, astensionisti? Può l'amministratore ad interim (cioè in carica in attesa di nuova nomina) assumere l'incarico di direttore dei lavori? E.G., Torino Per queste due delibere è necessario sia il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in persona o per delega, in un'assemblea validamente costituita, sia quello dei condomini che possiedano almeno 500 millesimi (anche in questo caso, ovviamente, debbono essere presenti in assemblea di persona o per delega). Gli astenuti presenti in assemblea contano come voti contrari. Nessuna norma vieta che l'amministratore (o chiunque altro, se qualificato) assuma l'incarico di direttore dei lavori, a patto che non lo escluda il regolamento condominiale. Tuttavia questa scelta potrebbe essere inopportuna, se è stato l'amministratore a consigliare la scelta della ditta che esegue i lavori, che ora si troverebbe a controllare per conto dei condomini.