Danni da infiltrazione terrazza a livello   Sono proprietario di un appartamento in condominio ubicato precisamente sotto un terrazzo a livello – terrazzo che per me funziona da tetto – questo terrazzo è stato reimpermeabilizzato pochi mesi fa e io, per questo lavoro e conseguente ripiastrellatura, ho partecipato alle spese in base all’art. 1126 del cc. Per il rifacimento dei soffitti del mio appartamento, seriamente danneggiati dalle infiltrazioni di acqua piovana, ho ricevuto dall’assicurazione del condominio, un risarcimento danni di meno di un terzo della spesa effettivamente sostenuta per le necessarie riparazioni. Ho provveduto io ai lavori necessari e ho chiuso la questione in questo modo per evitare discussioni e litigi, ma senza alcuna convinzione che tutto ciò fosse giusto. Attualmente il soffitto della mia stanza sta cadendo per una nuova infiltrazione  che i muratori dicono proveniente dal muro che, continuando in altezza dal muro comune di un lato del condominio, funziona, in realtà, da parapetto del terrazzo a livello. Non vorrei ritrovarmi ella situazione precedente.  Vorrei, invece, che l’eventuale risarcimento assicurativo venisse incamerato nel condominio o dal proprietario del terrazzo a livello e contemporaneamente venisse risistemato il plafone della mia stanza senza alcun intervento da parte mia. Quali sono i miei diritti di condomino sottostante a un terrazzo a livello in tale circostanza. Come può  o deve intervenire l’amministratore? Quali sono i compiti, gli obblighi, i doveri del proprietario del terrazzo a livello? Cesare Sturli       Vi è stata in passato per molto tempo incertezza sulla ripartizione dei danni relativi a infiltrazioni in lastrici solari e terrazze a livello, anche perché in alcuni casi si è sottolineato come il proprietario del lastrico potesse avere responsabilità rispetto a una scarsa manutenzione ordinaria della terrazza stessa. Ora l’orientamento univoco, dopo la sentenza della Cassazione, sezioni Unite 29 aprile 1997, n. 3672, è quello di ripartire tali danni sempre in base all’articolo 1126 del codice civile (2/3 ai condomini coperti, 1/3 al proprietario del lastrico). Va tenuto conto del fatto che, per le terrazze a livello, partecipano solo i condomini con appartamenti coperti, seppure parzialmente, dalla proiezione verticale della terrazza stessa. L’amministratore, ovviamente, è coinvolto nella responsabilità delle scelte da fare  Attenzione però: secondo la sentenza della Cassazione, 4 giugno 2001, n. 7472, l’articolo 1126 del Codice civile — nel ripartire le spese per le riparazioni del lastrico solare in uso esclusivo ad alcuno dei condomini nella misura di 1/3 a carico di questo e di 2/3 a carico di tutti i condomini dell’edificio — si riferisce a quelle riparazioni riguardanti il manufatto apposto alla sommità della costruzione che lo separa orizzontalmente dallo spazio superiore, manufatto comprensivo di ogni suo elemento sia pure accessorio, come il pavimento, ma non anche tutto ciò che vi è sovrapposto, che a esso si collega ab extra, essendo dotato di una propria autonomia strutturale e funzionale. Rispetto a questo tipo di manufatti va valutato il criterio di ripartizione. In particolare un parapetto, pur essendo il proseguimento di muri comuni, ha in genere solo la funzione di proteggere da cadute il proprietario della terrazza e la sua riparazione e i i danni conseguenti sarebbe solo a suo carico. Se viceversa avesse altre funzioni valutabili, la ripartizione sarebbe in base ai millesimi condominiali. Pertanto, quel che vale per la ripartizione delle spese, vale anche per i danni da infiltrazione.