Contabilizzazione impianti termici in Piemonte   Il 30 luglio 2007, in risposta a una lettera in cui risultava che "fra qualche hanno sui termosifoni si dovranno installare dei contatori di calore per misurarne il consumo",si era affermato cjhe la contabilizzazione erra obbligatoria solo per i nuovi edifici. Invece esiste l’obbligo ai sensi della legge Piemonte n. 43 del 7/4/2000. anche per i vecchi stabili a partire dal 2012. Rosimbo Falzetti   La legge n. 43/2000, non c’entra. Ma, come già puntualizzato in una risposta successiva, in effetti per il Piemonte la delibera del Consiglio 11 gennaio 2007, n. 98-1247, prevede che si installi la contabilizzazione in tutti gli edifici esistenti, ma qualora vi si eseguano opere di installazione o ristrutturazione degli impianti termici. La contabilizzazione va comunque fatta entro l’1/9/2009 per gli edifici con concessione o licenza rilasciata dopo il 18/7/1991 ed entro il 1/9/2012 per quelli con concessione o licenza rilasciata prima, ma in questo caso solo se “tecnicamente possibile”. Inoltre la legge Piemonte 28/5/2007 n. 13, più recente della delibera, nell’articolo 19, demanda la questione a una delibera della giunta regionale, indirettamente sospendendo così la validità la delibera di Consiglio, che ha un “rango normativo” inferiore.